STATUTO E REGOLAMENTO
STATUTO CIMO-ASMD
(approvato dal Consiglio Nazionale il 23 aprile 2004)
Art. 1
Denominazione e rappresentatività
1. CIMO - ASMD (Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri - Associazione Sindacale Medici Dirigenti) rappresenta sindacalmente i medici chirurghi, i medici veterinari e gli odontoiatri, in servizio ed in quiescenza, qualunque sia la natura del rapporto ed il datore di lavoro, a vantaggio del quale svolgono attività professionale.
Art. 2
Sede
1. La sede legale dell'Associazione coincide con la sede nazionale dell'Associazione in Roma.
Art. 3
Scopi
1. CIMO-ASMD è apartitica, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
a) promuovere ogni iniziativa e azione sindacale atte a valorizzare e tutelare la professionalità del medico ed il suo ruolo sociale;
b) promuovere e sostenere l'unità di tutti i medici, onde conferire maggiore forza sindacale all'intera categoria;
c) assumere tutte le opportune iniziative onde favorire il più corretto inserimento dei giovani medici nell'ambito della professione e dei servizi sanitari;
d) favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni mediche nazionali ed internazionali;
e) mantenere opportuni collegamenti con la F.N.O.M.Ce.O., al fine di tutelare la professione e la deontologia medica;
f) fornire ai propri iscritti servizi di assistenza, formazione e tutela attraverso adeguati strumenti.
2. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie, CIMO-ASMD può sviluppare ogni più opportuna iniziativa ed, in particolare:
a) dare vita, partecipare o aderire ad Organismi, anche a struttura societaria, autonomi rispetto ad essa;
b) partecipare ad Organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero promuovere la costituzione e l'adesione ad aggregazioni di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con quelle del presente Statuto.
Art. 4
Adesioni
1. Possono aderire personalmente a CIMO-ASMD, secondo la competenza territoriale del luogo di lavoro, tutti i medici, medici veterinari ed odontoiatri che ne facciano domanda e ne accettino le norme statutarie.
2. L'adesione è permanente, salvo personale disdetta scritta, ed ha valore su tutto il territorio nazionale, anche in caso di trasferimento ad altre strutture.
3. I medici iscritti collocati in aspettativa senza assegni mantengono l'adesione a CIMO-ASMD per tutto il periodo dell'aspettativa.
Art. 5
Struttura dell'Associazione
1. CIMO-ASMD si articola in:
- Sezioni Aziendali;
- Sezioni Provinciali;
- Federazioni Regionali;
- Settori Specifici.
2. Sono Organi periferici di CIMO-ASMD:
- le Assemblee delle Sezioni di Azienda;
- il Consiglio di Azienda;
- i Segretari delle Sezioni di Azienda;
- il Consiglio Provinciale;
- il Segretario Provinciale;
- il Consiglio Regionale;
- il Segretario Regionale;
- il Coordinatore di Settore.
3. Sono Organi centrali di CIMO-ASMD:
- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio di Presidenza;
- la Direzione Nazionale;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti.
Art. 6
Eleggibilità, durata, incompatibilità e decadenza dalle cariche
1. Ogni carica, sia individuale che collegiale, a livello periferico come centrale, ha durata quadriennale. Le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente Vicario, Segretario Nazionale Organizzativo e Segretario Nazionale Amministrativo non sono rinnovabili nella stessa persona per più di due mandati consecutivi.
2. Sono eleggibili alle cariche gli iscritti nella specifica Federazione, Sezione o Settore in regola con il pagamento delle quote sindacali.
3. Gli iscritti che hanno cessato l'attività lavorativa mantengono la carica (eccetto quelle aziendali dalle quali decadono) fino alla scadenza naturale del mandato.
4. Le cariche di Segretario Nazionale Amministrativo e di Revisore Nazionale dei conti sono incompatibili con quella di Segretario Regionale Amministrativo.
5. Le cariche aziendali, provinciali, regionali, di settore e nazionali decadono automaticamente con la decadenza rispettivamente: del Segretario Aziendale, Provinciale e Regionale, del Coordinatore di Settore e del Presidente Nazionale.
6. Sono altresì cause di decadenza la perdita dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 del presente Statuto, nonché il mancato pagamento della quota associativa di cui all'art. 18.
7. Il rinnovo delle cariche deve avvenire nei trenta giorni precedenti la scadenza naturale, ferma la durata quadriennale della carica, e nei trenta giorni successivi in ipotesi di altra causa di decadenza, salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 2.
Art. 7
Sezioni di Azienda
1. La Sezione di Azienda è costituita da tutti gli iscritti CIMO-ASMD appartenenti alla stessa Azienda (azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera autonoma, istituto di ricovero e cura, altre istituzioni sanitarie pubbliche o private, accreditate o non). Essa è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti.
2. L'organizzazione, gli organi e le modalità di elezione alle cariche della sezione sono determinate dallo specifico regolamento, che terrà conto delle peculiarità dei modelli organizzativi regionali.
Art. 8
Sezioni Provinciali
1. La Sezione Provinciale è costituita dalle Sezioni di Azienda appartenenti ad aziende aventi sede legale nel territorio della provincia.
2. Per gli Enti, diversi dalle Aziende Sanitarie, con articolazioni organizzative diffuse in più province vale il criterio dell'appartenenza territoriale di ciascun presidio.
3. La Sezione Provinciale è retta da un Segretario che, per ciò stesso, diventa componente del Consiglio Provinciale e che la rappresenta a tutti gli effetti.
4. Il Consiglio Provinciale è composto dal Segretario Provinciale, dal Vicesegretario Provinciale Vicario, dai Segretari e dai Consiglieri Aziendali, dagli eventuali Rappresentanti dei Settori Specifici e, senza diritto di voto, dai membri della Direzione Nazionale, dai Consiglieri Regionali e Nazionali che svolgono attività lavorativa nella provincia.
5. L'organizzazione, gli organi e le modalità di elezione alle cariche della sezione sono determinate dallo specifico regolamento, che terrà conto delle peculiarità dei modelli organizzativi regionali.
Art. 9
Federazioni Regionali
1. Le Federazioni Regionali sono costituite dalle Sezioni Provinciali comprese nel territorio della Regione. Ogni Federazione Regionale è retta da un Segretario che, per ciò stesso, diventa membro del Consiglio Regionale e che la rappresenta a tutti gli effetti.
2. Il Consiglio Regionale è costituito dal Segretario Regionale, dal Vicesegretario Regionale Vicario, dal Segretario Regionale Amministrativo, dai Segretari Provinciali della Regione e dagli altri Consiglieri Regionali eletti, dagli eventuali rappresentanti dei Settori Specifici di cui all'art. 10, nonché, senza diritto di voto, dai membri della Direzione Nazionale che svolgono attività lavorativa nella Regione e dai Consiglieri Nazionali eletti dalla Regione.
3. L'organizzazione, gli organi e le modalità di elezione alle cariche della Federazione sono determinate dallo specifico regolamento, che terrà conto delle peculiarità dei modelli organizzativi regionali.
Art. 10
Settori Specifici
1. Sono costituiti i seguenti Settori Specifici, ognuno dei quali si rapporta ad un Coordinatore Nazionale di Settore:
a) dirigenti medici e veterinari del Ministero della Salute;
b) medici della specialistica ambulatoriale territoriale e della medicina dei servizi;
c) medici dipendenti dagli ospedali classificati e dalla ospedalità privata;
d) medici della guardia medica, del 118 e della continuità assistenziale;
e) medici universitari;
f) medici pensionati;
g) medici non strutturati, inclusi i libero professionisti e gli specializzandi.
2. Spetta alla Direzione Nazionale, a maggioranza assoluta dei componenti, introdurre, elidere o modificare i Settori specifici. Con singoli Regolamenti per ogni Settore Specifico sono definiti: l'articolazione territoriale, le modalità d'elezione dei rappresentanti di Settore a livello provinciale, regionale e nazionale e relativi diritti, nonché gli aspetti economici.
Art. 11
Commissariamento
1. Il Presidente Nazionale ha facoltà di conferire ad un iscritto, rispettivamente su richiesta motivata del Segretario Regionale o della Direzione Nazionale, l'incarico di Commissario straordinario deputato al governo ed alla rappresentanza delle Sezioni provinciali o delle Federazioni Regionali nella fase di costituzione delle medesime e sino all'insediamento dei relativi Organi direttivi, eletti secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento applicativo.
2. Il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio di Presidenza e salvo successiva ratifica della Direzione Nazionale, ha inoltre la facoltà di conferire ad un iscritto, qualora si verificassero negli Organismi di cui all'art. 5, comma uno, del presente Statuto situazioni di mancato funzionamento degli Organi direttivi, di ripetute e gravi irregolarità o carenze nell'operato dei medesimi e di gravi violazioni di norme statutarie, l'incarico di Commissario straordinario dei suddetti Organismi.
3. Il Segretario Regionale, di concerto con il Segretario Provinciale, ha facoltà di conferire ad un iscritto della Regione l'incarico di Commissario straordinario deputato al governo ed alla rappresentanza delle Sezioni di Azienda di cui all'art. 7, nella fase di costituzione delle medesime e sino all'insediamento dei relativi Organi direttivi, eletti secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento applicativo.
4. La gestione commissariale non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.
Art. 12
Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea Nazionale tra gli iscritti.
2. In caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea del Presidente stesso, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario. In tutte le ipotesi di vacanza permanente, si applica l'art. 6 comma 5 ed il Vicepresidente Vicario convoca e riunisce entro 45 giorni l'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente e di tutte le cariche elettive nazionali di cui all'art. 13 comma 1 lett. b).
3. Il Presidente esercita in particolare le seguenti attribuzioni:
a) convoca gli organi centrali dell'Associazione;
b) presiede il Consiglio di Presidenza ed la Direzione Nazionale:
c) è garante dell'esecuzione delle delibere adottate dagli organi centrali; in caso di necessità ed urgenza assume decisioni, salvo ratifica dell'organo statutariamente competente;
d) promuove le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi statutari della Associazione, nell'ambito degli indirizzi dati dall'Assemblea e dalla Direzione Nazionale, vigila sull'osservanza delle norme statutarie;
e) provvede ad informare periodicamente i Dirigenti periferici in merito agli indirizzi di politica sindacale adottati dagli Organi centrali;
f) propone alla Direzione Nazionale ed al Consiglio di Presidenza gli incarichi funzionali da attribuire.
Art. 13
Assemblea Nazionale
1. L'Assemblea Nazionale:
a) detta le linee di indirizzo per la politica sindacale, sanitaria e previdenziale e le direttive per tutte le altre attività della Associazione, demandandone l'esecuzione agli altri competenti organi centrali;
b) elegge il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Vicario, il Segretario Nazionale Organizzativo, il Segretario Nazionale Amministrativo, 12 membri della Direzione Nazionale (di cui 5 come membri del Consiglio di Presidenza); 3 Probiviri effettivi e 2 supplenti; 3 Revisori dei conti effettivi e 2 Revisori dei conti supplenti, con le modalità previste dal regolamento;
c) approva lo statuto dell'Associazione e le sue eventuali modifiche.
2. L'Assemblea Nazionale è costituita:
a) dal Presidente Nazionale;
b) dal Vicepresidente Nazionale Vicario;
c) dai Segretari Regionali;
d) dai Consiglieri Nazionali secondo quanto previsto dal regolamento;
e) dai membri della Direzione Nazionale diversi dai Segretari Regionali;
f) dagli ex Presidenti Nazionali;
g) dagli iscritti in distacco sindacale;
h) dai rappresentanti dei Settori Specifici, secondo quanto previsto dal regolamento.
3. I Segretari Regionali possono essere sostituiti, nell'esercizio delle loro prerogative di rappresentanza e di voto, dal rispettivo Vicesegretario Vicario senza necessità di delega, in caso d'impedimento di quest'ultimo da un Consigliere Regionale espresso dalla Federazione Regionale di competenza con delega scritta. In assenza degli altri Consiglieri Nazionali di cui al comma 2, punto d) i voti relativi vengono espressi in Assemblea Nazionale dal rispettivo Segretario Regionale.
4. I Consiglieri Nazionali di cui ai punti e) e g) del comma 2, possono essere rappresentati da altri Consiglieri Nazionali, se destinatari di specifica delega. I Consiglieri Nazionali di cui al punto h) possono delegare iscritti della stesso settore che rappresentano.
5. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne riceva richiesta dalla Direzione Nazionale o dal Consiglio di Presidenza ovvero da almeno 2/5 dei Consiglieri Nazionali. L'Assemblea deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste.
6. La convocazione avviene con comunicazione scritta, inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato, contenente l'ordine del giorno dei lavori; la seconda convocazione può essere stabilita per lo stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora dalla prima. In caso di particolare urgenza può essere convocata con un preavviso di almeno 48 ore.
7. In prima convocazione l'Assemblea Nazionale decide validamente se è rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione decide a maggioranza dei voti presenti. Tuttavia, qualora il numero dei presenti sia inferiore ad un quarto degli aventi diritto, le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole di due terzi dei voti presenti.
8. L'Assemblea Nazionale è presieduta da un Consigliere Nazionale eletto alla funzione all'apertura dei lavori, su proposta del Segretario Nazionale Organizzativo.
Art. 14
Direzione Nazionale
1. La Direzione Nazionale è organo deliberante e di controllo.
2. È costituito dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Segretario Nazionale Organizzativo, dal Segretario Nazionale Amministrativo, da dodici membri eletti dall'Assemblea Nazionale, da quattro membri nominati dal Consiglio di Presidenza e dai 20 Segretari Regionali, che esprimono il voto in proporzione al numero degli iscritti della propria Regione, determinati come da regolamento.
3. Le riunioni della Direzione Nazionale, da tenersi almeno ogni quattro mesi, devono essere convocate in forma idonea con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi eccezionali di urgenza nei quali il preavviso può essere di 48 ore. La Direzione Nazionale delibera validamente, in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti, qualunque sia il loro numero.
4. La Direzione Nazionale:
a) approva il conto consuntivo entri il 31 marzo di ogni anno;
b) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
c) delibera con maggioranza dei 2/3 dei presenti, previa relazione del Segretario Nazionale Amministrativo, l'entità della quota individuale degli iscritti e la porzione della suddetta quota di spettanza della Segreteria nazionale amministrativa; gli eventuali contributi supplementari a carico delle Federazioni Regionali in rapporto ad spese straordinarie ritenute assolutamente necessarie, le modalità di riscossione delle quote per gli iscritti ai settori specifici di cui all'art. 10.
d) delibera la partecipazione e la costituzione degli organismi di cui all'art. 3 comma 2 e provvede su ogni conseguente decisione di carattere esecutivo, compresa la nomina dei rappresentanti di CIMO-ASMD negli Organismi di cui al medesimo articolo;
e) esercita attività di vigilanza e controllo sull'operato dei propri rappresentanti in seno agli stessi Organismi fornendo preventivamente le indicazioni del caso relative a tutti gli atti costituenti straordinaria amministrazione;
f) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sull'attività degli Organi periferici e dei Settori specifici;
g) autorizza il rilascio di garanzie che impegnino direttamente l'Associazione in favore di Organismi ai quali essa partecipi ovvero nei quali abbia designato propri Rappresentanti;
h) emana specifici Regolamenti applicativi del presente Statuto, compreso quello relativo alla competenza delle spese e dei rimborsi;
i) ratifica la nomina e la revoca del Direttore del giornale, degli iscritti per i quali viene richiesto il distacco sindacale, dei responsabili di uffici o incarichi e dei membri di commissioni;
j) può convocare Congressi aperti a tutti gli iscritti per dibattere ed esaminare problemi di interesse generale.
5. I Coordinatori Nazionali di Settore sono membri della Direzione Nazionale, con diritto all'espressione di voto nei limiti previsti dal Regolamento.
6. Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e consulenti indicati dalla stessa Direzione Nazionale o dal Presidente.
Art. 15
Consiglio di Presidenza
1. Il Consiglio di Presidenza è Organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio di Presidenza:
a) ha funzioni consultive nei confronti del Presidente;
b) delibera su quanto ad esso è esplicitamente demandato da altri organismi e sulle questioni amministrative all'interno dei capitoli del bilancio preventivo approvato;
c) dà esecuzione alle decisioni della Direzione Nazionale;
d) nomina e revoca quattro membri della Direzione Nazionale, il Direttore del giornale, gli iscritti per i quali viene richiesto il distacco sindacale, i responsabili di uffici o incarichi ed i membri di commissioni.
3. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Segretario Nazionale Organizzativo, dal Segretario Nazionale Amministrativo e dai cinque membri eletti dall'Assemblea Nazionale, ai quali il Presidente affida specifici incarichi.
4. Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
5. Il Consiglio di Presidenza può richiedere, a maggioranza degli aventi diritto di voto, al Presidente la convocazione della Direzione Nazionale e la convocazione dell'Assemblea Nazionale; alle richieste si fa seguito nei successivi 30 giorni.
6. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
7. Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e consulenti indicati dalla Direzione Nazionale o dal Presidente.
Art. 16
Segretario Nazionale Organizzativo
1. Il Segretario Nazionale Organizzativo intrattiene rapporti di natura organizzativa con gli organi periferici, vigilando sul rispetto delle norme statutarie; svolge tutti i compiti di Segreteria anche relativi al funzionamento degli organi centrali; ratifica le nomine degli Organi delle Federazioni Regionali e dei Consiglieri Nazionali; ha in consegna e tiene aggiornato l'elenco degli iscritti all'Associazione.
2. E' responsabile della redazione in forma sommaria dei verbali delle sedute degli organi centrali, che devono essere controfirmati da chi presiede l'Organo collegiale ed essere approvati nella seduta successiva dell'Organo medesimo. In caso di assenza od impedimento del Segretario Nazionale Organizzativo, la redazione e la sottoscrizione del verbale viene affidata ad un componente dell'organo riunito.
3. Provvede, in collaborazione con il Segretario Nazionale Amministrativo, a determinare entro il 31 marzo di ogni anno, i voti esprimibili in Assemblea Nazionale e negli Organi periferici dell'Associazione, sulla base delle previsioni regolamentari ed a comunicarlo ai Segretari Regionali e Provinciali interessati.
Art. 17
Segretario Nazionale Amministrativo
1. Il Segretario Nazionale Amministrativo è responsabile diretto della corretta gestione amministrativa e contabile dei fondi nazionali; può effettuare operazioni presso gli istituti di credito e, previa deliberazione della Direzione Nazionale, presso gli intermediari finanziari; può, su autorizzazione della Direzione Nazionale, richiedere eventuali affidamenti bancari; può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi; cura e gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente; predispone e sottopone all'approvazione della Direzione Nazionale il conto consuntivo per l'esercizio precedente ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che si aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; provvede a tenere aggiornato l'inventario dei beni nazionali dell'Associazione, compresi quelli affidati alle strutture periferiche.
2. Intrattiene i necessari rapporti con i responsabili amministrativi periferici, dettando le norme per uniformare le procedure contabili; vigila sulla contabilità delle Federazioni Regionali e delle Province Autonome, eseguendo in caso di verificato inadempimento, riferito alla Direzione Nazionale, e su disposizione della stessa, i relativi controlli; sollecita e cura l'esazione diretta o indiretta delle quote.
Art. 18
Quote
1. La quota associativa è individuale e di regola deve essere versata all'Associazione dai singoli iscritti tramite delega rilasciata all'Ente di appartenenza ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti.
2. Le quote degli iscritti dipendenti del SSN vengono riscosse dalle Federazioni Regionali.
3. In ogni caso le quote di competenza della Segreteria Nazionale Amministrativa devono concretamente pervenire alla stessa con cadenza trimestrale. In caso di ritardo ingiustificato superiore ad un mese, le quote dovute sono maggiorate di interessi convenzionali pari al prime rate in vigore al momento della scadenza del versamento.
4. La Direzione Nazionale delibera le modalità di riscossione delle quote per gli iscritti ai settori specifici di cui all'art. 10.
Art. 19
Collegio Nazionale dei Revisori dei conti
1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.
2. Il Collegio effettua il riscontro contabile dei registri nazionali e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e riferisce alla Direzione Nazionale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.
3. I revisori dei conti partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale nelle quali si discuta di bilancio o di impegni straordinari di spesa.
Art. 20
Collegio Nazionale dei Probiviri - Disciplina
1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che siede presso la Sede legale dell'Associazione, è costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti.
2. Costituiscono oggetto di sanzione disciplinare:
a) fatti di indegnità morale, di violazione della deontologia professionale e di violazione delle norme statutarie;
b) condotte incompatibili con le finalità della Associazione e con le direttive stabilite dagli Organi statutari.
3. Le sanzioni disciplinari applicabili, a seconda della gravità dei fatti addebitati, sono:
a) la censura;
b) la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi e/o dalla carica ricoperta, da un minimo di mesi uno ad un massimo di anni due;
c) l'espulsione.
4. Le sanzioni sono decise dal Collegio Nazionale dei Probiviri, previa formale contestazione degli addebiti da parte del Segretario Nazionale Organizzativo e la concessione di un termine a difesa non inferiore a giorni venti.
5. Contro le decisioni del Collegio che comminano sanzioni è ammesso ricorso, con atto motivato da inviare entro trenta giorni dal pervenimento della comunicazione della sanzione irrogata, alla Direzione Nazionale, in composizione limitata a cinque membri designati dalla stessa.
6. Tanto il Collegio quanto la Direzione decidono senza particolari formalità di procedura con la facoltà di delegare ad un proprio componente l'esecuzione di singoli atti istruttori, sentito l'interessato, ove lo richieda. In caso di ricorso sono acquisiti gli atti istruttori e del giudizio di primo grado e disposta, in caso di necessità, ulteriore istruttoria.
7. Le decisioni, congruamente motivate, vanno depositate entro sessanta giorni.
8. Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide altresì quale arbitro amichevole compositore nelle controversie tra associati e tra associati e l'Associazione.
9. Il Collegio Nazionale dei Probiviri verifica, se richiesto, la compatibilità dei regolamenti di cui agli art. 7 comma 2, 8 comma 5 e 9 comma 3 rispetto alla coerenza dei medesimi con l'impostazione strutturale dell'associazione e le prerogative di ogni sua singola struttura. Ove rilevi ipotesi di incompatibilità le segnala all'organo che ha redatto il regolamento invitandolo entro un termine congruo ad adottare le opportune modifiche.
Art. 21
Modifiche statutarie
1. Eventuali proposte di modifica dello Statuto vanno formalizzate esclusivamente, con motivata relazione, alla Direzione Nazionale dal Presidente Nazionale o da membri dell'Assemblea Nazionale che raggiungano almeno un quinto degli aventi diritto.
2. Tali proposte, previo esame in seno alla Direzione Nazionale per opportune osservazioni o suggerimenti, debbono essere poste all'ordine del giorno di un'Assemblea Nazionale, appositamente convocata con preavviso di almeno un mese, entro centottanta giorni dalla data di pervenimento delle proposte stesse alla Sede Nazionale.
3. Copia delle proposte di modifica deve essere inoltrata con dettagliata relazione esplicativa ad ogni membro dell'Assemblea Nazionale contestualmente alla convocazione della stessa.
Art. 22
Norma di rinvio
1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nei Regolamenti derivati, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Disposizione transitoria
1. Il presente Statuto, eccetto che per il successivo comma 2, entra in vigore con la prima scadenza delle cariche centrali successiva alla sua approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale. La composizione dell'Assemblea Nazionale elettiva dovrà essere rispondente a quanto previsto dall'art. 13.
2. Tutte le cariche periferiche sono prorogate al 31 dicembre 2004, quando decadono di diritto; entro il 28 febbraio 2005 si dovranno tenere le Assemblee elettive aziendali, entro il 30 aprile 2005 i Consigli provinciali elettivi ed entro il 30 giugno 2005 i Consigli Regionali elettivi. Il mancato rispetto dei suddetti termini dà facoltà al rappresentante dell'organo territoriale superiore (per le Federazioni Regionali il Segretario Nazionale Organizzativo) a provvedere alla convocazione ed alla gestione dell'Assemblea elettiva.
REGOLAMENTI APPLICATIVI
dello
STATUTO CIMO-ASMD
A) NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. La decorrenza del diritto di voto nelle Assemblee delle sezioni aziendali
L'iscrizione al Sindacato è valida a far data dalla corresponsione della quota sociale, cioè dal momento in cui diviene operante, presso l'Ente d'appartenenza, la delega rilasciata ai sensi dell'art.18. L'esercizio del diritto di voto decorre dal 91° giorno successivo alla corresponsione della quota sociale e viene a decadere con la revoca della suddetta delega o per cessazione per qualsivoglia causa del rapporto di lavoro. Per gli iscritti che passano alle dipendenze di una diversa azienda o ad una diversa categoria di soci, l'esercizio dei diritti matura con il pagamento della nuova quota.
2. Il diritto di voto negli organi collegiali
Il diritto di voto negli organi collegiali, si acquisisce con l'elezione, salvo motivata obiezione da parte dell'organo competente, da esprimere entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta elezione e si perde nei casi previsti dallo Statuto.
3. La validità delle Assemblee e degli organi collegiali periferici
Le Assemblee delle Sezioni di Azienda, i Consigli aziendali, provinciali e regionali deliberano validamente in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi titolo e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
Ai fini della determinazione del quorum dei votanti e dei voti presenti, vanno considerati, oltre ai presenti, le deleghe ed i voti rappresentati dai segretari per le rispettive sezioni.
4. Deleghe
Nelle Assemblee, ogni partecipante può disporre di una sola delega; nei consigli aziendali, provinciali e regionale il singolo consigliere può disporre di una sola delega, mentre il Segretario, rispettivamente, aziendale e provinciale, o, in sua assenza il vicario, esprimono anche i voti spettanti ai consiglieri assenti della propria sezione, senza necessità di delega; la delega a rappresentare il Segretario, sia automatica sia scritta, trasferisce al delegato tutte le sue prerogative.
Nelle riunioni degli Organi collegiali, esclusi la Direzione Nazionale ed il Consiglio di Presidenza dove non sono ammesse deleghe, ciascun componente eletto può disporre di una sola delega.
I Segretari Regionali possono essere sostituiti in Direzione Nazionale ed in Assemblea Nazionale dal rispettivo Vice segretario Vicario e, solo in caso d'impedimento di quest'ultimo, possono delegare un Consigliere Regionale espresso dalla Federazione di competenza.
Le deleghe devono essere rilasciate in forma scritta.
5. Votazioni, elezioni alle cariche e maggioranze
Le votazioni avvengono palesemente, eccetto qualora riguardino persone, dove è previsto il voto segreto.
Le elezioni alle cariche di Segretario delle Sezioni di Azienda, di Segretario Provinciale, di Segretario Regionale e di Coordinatore di Settore devono svolgersi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, con un ballottaggio tra i primi due votati della prima alle successive votazioni.
Le elezioni alle cariche di Vicesegretario Regionale Vicario e di Segretario Regionale Amministrativo, nonché d'eventuali ulteriori Vicesegretari previsti dal regolamento regionale, avvengono con lista collegata al candidato Segretario Regionale.
Le elezioni alle cariche di Consigliere Provinciale, Consigliere Regionale, Consigliere Nazionale e Revisore dei Conti Regionale devono svolgersi sempre a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei votanti, che possono esprimere un numero di preferenze fino ad un massimo non superiore al numero dei posti disponibili. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione a CIMO-ASMD o, a parità della stessa, il più anziano d'età.
Per le elezioni alle cariche dove è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, risulta eletto chi ha ottenuto la metà dei voti più uno di coloro che hanno partecipato alla votazione, esclusi quindi gli astenuti. Nella votazione di ballottaggio risulta vincente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
Per l'elezione alle altre cariche, per le quali è richiesta la maggioranza semplice dei votanti, risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero dei voti tra chi ha partecipato alla votazione; se i posti disponibili sono più di uno, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
Per tutte le altre votazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei votanti.
6. Decadenza dalle cariche
I titolari delle cariche decadono per dimissione del titolare, perdita delle condizioni d'eleggibilità, eccetto quanto espressamente previsto in deroga dallo Statuto, oppure in seguito a mozione di sfiducia, votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, da parte dell'Organo cui compete di conferire la carica.
La decadenza dei Consiglieri nazionali, regionali, provinciali ed aziendali, a seguito della perdita delle condizioni d'eleggibilità relativa al numero d'iscritti alla Sezione o Federazioni d'appartenenza, viene accertata, nei termini di cui all'art. 16 comma 3 dello Statuto, dal Segretario Nazionale Organizzativo e da questi comunicata al Segretario Provinciale e Regionale. Viene dichiarato decaduto l'ultimo Consigliere eletto, oppure, a parità di data, il Consigliere meno votato o, a parità di voti, il più giovane come iscrizione CIMO-ASMD. Se nel quadriennio di validità dell'elezione viene recuperato il numero d'iscritti previsto, il Consigliere decaduto viene reintegrato automaticamente.
Qualora, nel quadriennio dall'elezione del Segretario, la Sezione di Azienda o Provinciale o la Federazione d'appartenenza, previo accertamento nei termini di cui all'art. 16, comma 3 dello Statuto, acquisti il diritto ad ulteriori Consiglieri, si procede all'elezione degli stessi, la durata del cui incarico termina, salvo la decadenza di cui al comma precedente, con quella residua del mandato ordinario del relativo Segretario. La verifica sulla decadenza viene fatta con i meccanismi di cui al comma precedente.
7. Mozione di sfiducia
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto nell'organo cui compete di conferire la carica. L'organo collegiale interessato deve essere convocato per l'esame della mozione di sfiducia entro trenta giorni dalla sua presentazione
La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto dell'organo cui compete di conferire la carica; pertanto i membri dell'organo, assenti e non deleganti, vanno conteggiati come contrari alla mozione.
B) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LE SEZIONI DI AZIENDA
Art. 1 - Costituzione
La Sezione di Azienda, che vale quale Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 300/70, è costituita da tutti gli iscritti indipendentemente dal loro numero, appartenenti alla stessa Azienda, che si trovino nelle condizioni previste dallo Statuto.
Il Consiglio Regionale può deliberare, in relazione al modello organizzativo della Regione, la possibilità di costituire articolazioni subaziendali.
Il modello organizzativo, deliberato dal Consiglio Regionale, deve comunque mantenere inalterate l'impostazione strutturale dell'Associazione e le prerogative d'ogni singola struttura come previste dallo Statuto.
Ogni Sezione di Azienda è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti.
Art. 2 - Scopi e vincoli
Ogni Sezione di Azienda persegue gli scopi dall'art. 3 e s'inquadra nella struttura organizzativa prevista dall'art.5 dello Statuto.
Le Sezioni di Azienda operano altresì nel rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari CIMO - ASMD vigenti, nonché di tutte le decisioni degli Organi nazionali, regionali e provinciali della Associazione.
Art. 3 - Organi
Sono Organi delle Sezioni di Azienda CIMO-ASMD:
a) l'Assemblea;
b) il Segretario;
c) il Vicesegretario;
d) i Consiglieri;
e) il Consiglio d'Azienda.
Art. 4 - Elezioni degli Organi aziendali
L'Assemblea plenaria di tutti gli iscritti alla Sezione di Azienda è l'organo d'indirizzo e di verifica per tutta l'attività sindacale svolta dalla relativa Sezione e dai suoi Rappresentanti.
Le Assemblee degli iscritti delle Sezioni di Azienda eleggono il Segretario Aziendale ed il Vicesegretario, nonché un numero di Consiglieri Provinciali in ragione complessiva, compreso il Segretario, di uno ogni 25 iscritti o frazione di 25 superiore a 12. Il Vicesegretario assume la carica di Consigliere Provinciale quando la Sezione raggiunga almeno 38 iscritti.
Le elezioni delle cariche aziendali e dei Consiglieri Provinciali possono altresì avvenire con la costituzione di un seggio aperto per un massimo di 12 ore diurne, presieduto e custodito dal segretario uscente o suo delegato. E' consentita la presenza degli iscritti all'interno del seggio.
Art. 5 - Attribuzioni e compiti del Segretario Aziendale e delle altre cariche aziendali
Il Segretario riferisce sull'andamento della propria Sezione al Segretario Provinciale, nonché al Consiglio Provinciale di competenza. Tiene aggiornato l'elenco degli iscritti e comunica tempestivamente le variazioni alla segreteria regionale e provinciale.
Il Segretario presiede, e ne tiene verbale, l'Assemblea di Sezione, che convoca almeno una volta l'anno, salvo casi d'urgenza, od entro i trenta giorni successivi alla richiesta scritta avanzata da almeno un quinto degli iscritti della Sezione.
L'Assemblea è convocata, con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo di comunicazione scritta e/o avviso in bacheca, contenente l'ordine del giorno.
Il Segretario trasmette, negli stessi termini, copia della convocazione anche al Segretario provinciale territorialmente competente, e gli invia, entro i successivi sette giorni, copia del verbale. Il Segretario è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno tutti gli argomenti di cui sia richiesta la trattazione da parte di almeno un quinto degli iscritti alla propria Sezione.
Il Segretario convoca altresì almeno due volte l'anno i Consiglieri.
Il Vicesegretario collabora con il proprio Segretario e lo sostituisce, in tutte le funzioni sindacali di competenza di questi, in ogni caso d'impedimento od assenza, anche in carenza di delega scritta.
I Consiglieri collaborano con i rispettivi Segretari nelle attività delle Sezioni di Azienda.
Art. 6 - Consiglio d'Azienda
Il Consiglio d'Azienda è composto dal Segretario, dal Vicesegretario e dai Consiglieri Provinciali; alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, gli iscritti CIMO-ASMD aventi cariche elettive nazionali e regionali, dipendenti dell'Azienda. Si costituisce quando la sezione ha più di 63 iscritti.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Segretario della Sezione Aziendale.
Art. 7 - Durata delle cariche aziendali e decadenza
Tutte le cariche elettive aziendali hanno durata quadriennale.
Sono causa di decadenza anticipata dalle cariche aziendali, oltre alle fattispecie previste dall'art. 6 dello Statuto, anche le seguenti:
- il trasferimento, anche temporaneo, ad altra Azienda;
- l'assenza consecutiva, non formalmente e tempestivamente giustificata, del Segretario della Sezione di Azienda, non opportunamente sostituito dal rispettivo Vicesegretario, a tre riunioni debitamente convocate del Consiglio Provinciale di competenza, previa delibera dello stesso.
- l'assunzione dell'incarico di Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo sul territorio nazionale.
Il commissariamento della Sezione ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto fa decadere ex art. 6 comma 5 tutte le cariche elettive.
Non appena avuta conoscenza della vacanza di una carica per decadenza del titolare prima del termine naturale, il Segretario della Sezione provvede a comunicarlo al Segretario Provinciale per la ratifica del subentro del primo dei non eletti o, in difetto, convoca un'assemblea per la rielezione della carica.
Se la carica decaduta è quella di Segretario Aziendale, la convocazione dell'Assemblea è competenza del Segretario Provinciale.
Art. 8 - Perdita del diritto di voto
Al termine di validità delle cariche aziendali senza rinnovo delle medesime secondo i termini statutari e regolamentari vigenti, le cariche perdono il diritto di esprimere il loro voto nelle Sedi ordinariamente consentite dallo Statuto.
C) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LE SEZIONI PROVINCIALI
Art. 1 - Costituzione
Le Sezioni provinciali sono costituite dalle Sezioni di Azienda di cui all'art. 8 commi 1 e 2 dello Statuto.
Esse sono rette da un Segretario che le rappresenta a tutti gli effetti.
Art. 2 - Scopi e vincoli
Le Sezioni Provinciali perseguono gli scopi previsti dall'art. 3 e si inquadrano nella struttura organizzativa di cui all'art.5 dello Statuto.
Esse operano altresì nel rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari vigenti nonché di tutte le decisioni degli Organi nazionali e regionali dell'Associazione.
Art. 3 - Organi
Sono Organi della Sezione Provinciale:
a) il Consiglio Provinciale;
b) il Segretario Provinciale;
c) il Vicesegretario Provinciale vicario.
Art. 4 - Elezioni e poteri degli Organi provinciali
Il Consiglio Provinciale è composto dal Segretario Provinciale, del Vicesegretario Provinciale Vicario, dai Segretari delle Sezioni di Azienda, dagli altri Consiglieri eletti dalle Sezioni di Azienda e dagli eventuali rappresentanti dei Settori, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, con l'aggiunta, senza diritto di voto, dei membri della Direzione Nazionale e dei Consiglieri nazionali e regionali che lavorano nella Provincia.
Il Consiglio Provinciale è il massimo Organo deliberante, di indirizzo e di verifica della Sezione Provinciale ed ha, in questo ambito, una competenza residuale, relativa cioè a tutte le attività della Sezione Provinciale non demandate espressamente ad altri Organi.
Nel Consiglio Provinciale i Segretari delle Sezioni d'Azienda esprimono, oltre al proprio voto, anche i voti dei rispettivi Consiglieri regolarmente convocati ed eventualmente assenti. I Vicesegretari delle Sezioni rappresentano il rispettivo Segretario, in ogni caso di impedimento o assenza, senza necessità di delega scritta. Il Segretario Aziendale può altresì delegare le proprie prerogative ad un altro iscritto della sezione, in caso di impedimento del Vicesegretario.
Ogni Consigliere Provinciale presente può esprimere, oltre al proprio voto, un solo altro voto per delega scritta.
Il Consiglio Provinciale elegge tra gli iscritti della Provincia, il Segretario Provinciale, il Vicesegretario Provinciale Vicario, nonché un numero di Consiglieri Regionali, compreso il Segretario in ragione di uno ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta superiore a venticinque. Il Vicesegretario Vicario acquisisce la carica di Consigliere Regionale quando la Sezione Provinciale raggiunga almeno 76 iscritti.
Art. 5 - Attribuzioni e compiti del Segretario Provinciale e delle cariche provinciali
Il Segretario Provinciale rappresenta l'Associazione nell'ambito provinciale e svolge tutte le mansioni sindacali che gli vengono delegate dal Consiglio Provinciale.
Il Segretario Provinciale presiede il relativo Consiglio, che convoca in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, nonché entro i 30 giorni successivi alla richiesta scritta avanzata da almeno un quinto dei membri del Consiglio Provinciale.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax od e-mail indirizzata a tutti i membri del Consiglio Provinciale, nonché, per conoscenza, al Segretario Regionale, con almeno sette giorni di anticipo ovvero, per telegramma o fax, con almeno 48 ore di anticipo, nei casi di urgenza.
L'ordine del giorno è stabilito dal Segretario, che è tenuto ad iscrivervi gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei componenti del Consiglio Provinciale.
Il Segretario tiene i verbali delle riunioni del Consiglio Provinciale, copia dei quali è inviata, entro i sette giorni successivi, al Segretario Regionale competente nonché, per le riunioni elettive, anche al Segretario Nazionale Organizzativo.
Il Segretario Provinciale convoca e presiede la riunione elettiva del Segretario di Sezione di Azienda nei casi di cui al 5° comma dell'art. 7 del Regolamento per le Sezioni di Azienda.
Il Segretario Provinciale ha titolo di richiamare i Segretari delle Sezioni di Azienda inadempienti al puntuale rispetto delle norme statutarie e regolamentari vigenti. In caso di mancata ottemperanza, segnala le inadempienze al Segretario Regionale ed al Segretario Nazionale Organizzativo per il successivo coinvolgimento degli Organi centrali.
Il Segretario Provinciale riferisce sull'andamento della propria Sezione al Segretario Regionale ed al Consiglio Regionale. Comunica tempestivamente tutte le modifiche relative agli iscritti della provincia al Segretario Regionale.
Il Segretario Provinciale utilizza i fondi assegnati alla Provincia dal Consiglio Regionale, in relazione al numero degli iscritti, al programma di attività sindacale ed alle spese documentate a tal fine effettuate. Si applica l'art. 6 comma 3 del regolamento delle Federazioni Regionali.
Tale fondo fa parte del patrimonio della Federazione Regionale e come tale è inserito nel bilancio annuale. Al fine di evitare un inutile aggravio di spesa, di norma, non è previsto un autonomo conto corrente intestato alla Sezione Provinciale.
Entro il 15 gennaio di ogni anno il Segretario Provinciale deve produrre al Segretario Regionale Amministrativo il rendiconto e la documentazione delle spese effettuate nell'anno precedente, con la giacenza residua di cassa al 31 dicembre.
Il Segretario Provinciale uscente conserva il diritto di esprimere il proprio voto personale, limitatamente al Consiglio provinciale convocato per il rinnovo quadriennale delle cariche, anche in assenza d'altro titolo di rappresentatività periferica, purché rimanga in atto il suo rapporto di lavoro dipendente nell'ambito della provincia in causa.
Il Vicesegretario Provinciale Vicario collabora col Segretario Provinciale nelle funzioni sue proprie e lo sostituisce, in ogni caso di assenza o impedimento, anche in carenza di delega scritta.
I Consiglieri Regionali, unitamente al Vicesegretario Provinciale Vicario, collaborano con il proprio Segretario Provinciale.
Art. 6 - Durata delle cariche provinciali e decadenza
Tutte le cariche elettive provinciali hanno durata quadriennale e decorrono dalla data di elezione.
Sono causa di decadenza anticipata dalle cariche provinciali, oltre alle fattispecie previste dall'art. 6 dello Statuto, anche le seguenti condizioni:
- il trasferimento, anche temporaneo, ad Azienda di altra Provincia,
- la assenza consecutiva, non formalmente e tempestivamente giustificata, a tre riunioni debitamente convocate del Consiglio Regionale di competenza
- l'assunzione dell'incarico di Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo di un'Azienda Sanitaria sul territorio nazionale.
Il commissariamento della sezione provinciale ai sensi dell'art.11 comma 2 dello Statuto fa decadere ex art. 6 comma 5 tutte le cariche elettive.
Non appena avuta conoscenza della vacanza di una carica per decadenza del titolare prima del termine statutario, il Segretario Provinciale provvede a comunicarlo al Segretario Regionale per la ratifica del subentro del primo dei non eletti oppure, in difetto, alla convocazione del Consiglio Provinciale per la rielezione della carica.
Se la carica decaduta è quella di Segretario Provinciale, la convocazione del Consiglio Provinciale elettivo è competenza del Segretario Regionale.
Art. 7 - Perdita del diritto di voto
Al termine quadriennale di validità delle cariche provinciali senza il rinnovo delle medesime secondo i termini statutari e regolamentari vigenti, il Segretario Provinciale, il Vicesegretario Provinciale Vicario, nonché gli altri eventuali Consiglieri Regionali della provincia, perdono il diritto di esprimere il loro voto nelle Sedi ordinariamente consentite dallo Statuto per le rispettive cariche.
D) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LE FEDERAZIONI REGIONALI
Art. 1 - Costituzione
Le Federazioni Regionali sono costituite dalla Sezioni Provinciali e di Settore Specifico, ove costituite, comprese nel territorio della Regione.
Ogni Federazione Regionale è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti.
Art. 2 - Scopi e vincoli
Le Federazioni Regionali perseguono gli scopi previsti dall'art. 3 e si inquadrano nella struttura organizzativa prevista dall'art. 5 dello Statuto.
Esse operano altresì nel rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari CIMO-ASMD vigenti, nonché di tutte le deliberazioni degli Organi Nazionali dell'Associazione che le riguardano.
Art. 3 - Organi
Sono Organi della Federazione Regionale:
a) il Consiglio Regionale;
b) il Segretario Regionale;
c) il Vicesegretario Regionale Vicario;
d) il Segretario Amministrativo Regionale;
e) il Collegio Regionale dei Revisori dei conti.
Art. 4 - Elezioni, funzionamento e poteri degli Organi regionali
Il Consiglio Regionale è il massimo Organo deliberante, di indirizzo e di verifica della attività sindacale regionale ed ha competenza su tutte le funzioni della Federazione Regionale.
Esso è costituito dal Segretario Regionale, dal Vicesegretario Regionale Vicario, dal Segretario Amministrativo Regionale, dai Segretari Provinciali, dagli altri eventuali Consiglieri Regionali, dai rappresentanti regionali dei settori specifici, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, nonché, senza diritto di voto, dai membri della Direzione Nazionale che lavorano nella Regione e dai Consiglieri Nazionali, eletti dalla Regione.
In Consiglio Regionale ogni Consigliere presente può esprimere, oltre al proprio voto, solo solo quello di un altro Consigliere con delega scritta.
I Segretari Provinciali regolarmente convocati ed eventualmente assenti vengono sostituiti dai rispettivi Vicesegretari Vicari senza necessità di delega scritta. In assenza dei Consiglieri Regionali, i voti rispettivi vengono espressi dal Segretario provinciale territorialmente competente o, in sua assenza, dal Vicesegretario provinciale Vicario. In caso d'impedimento di quest'ultimo, il Segretario Provinciale può delegare le proprie prerogative ad un iscritto della Provincia.
Il Consiglio Regionale elegge, con un'unica votazione, il Segretario Regionale, il Vicesegretario Regionale Vicario, il Segretario Amministrativo Regionale e tre Revisori dei conti, nonché gli eventuali vice, se previsti dal Regolamento regionale. Le candidature alle suddette cariche devono essere formalizzate e pervenire alla sede regionale almeno 24 ore prima dell'inizio del Consiglio Regionale elettivo.
Il Consiglio Regionale elegge, inoltre, un numero di Consiglieri Nazionali, compreso il Segretario Regionale, in ragione di uno ogni 75 iscritti, o frazione superiore a 37, avendo presente la rappresentatività provinciale.
Il Consiglio Regionale:
- coordina, indirizza e verifica l'attività sindacale svolta dalle Sezioni Provinciali e dai Settori Specifici;
- indirizza e verifica l'attività del Segretario Regionale sulla quale deve essere aggiornato in apposite riunioni da convocarsi almeno ogni tre mesi;
- nomina, per quanto di competenza territoriale, i rappresentanti CIMO-ASMD degli organismi di cui all'art. 3 comma 2 dello Statuto a valenza regionale;
- approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio regionale preventivo dell'anno in corso ed il conto consuntivo dell'anno precedente.
Il Consiglio Regionale può deliberare, con apposito regolamento, in relazione al modello organizzativo sanitario della Regione, la possibilità di costituire articolazioni subaziendali o sovraprovinciali, nonché la previsione, per ciascuno degli organi, di soggetti chiamati a sostituire il titolare della carica (vice).
Tale regolamento viene deliberato dal Consiglio Regionale e deve mantenere inalterate l'impostazione strutturale dell'Associazione e le prerogative di ogni singola struttura come previste dallo Statuto.
Art. 5. Determinazione dei voti nei Consigli Regionali
I voti in Consiglio Regionale sono espressi dalle Sezioni Provinciali, nonché dai Settori Specifici, in proporzione, fino al centesimo, agli iscritti posseduti fatto 10 il numero indice corrispondente al totale degli iscritti della Regione. I voti globalmente spettanti alle singole sezioni e settori sono equamente ripartiti tra il segretario e gli eventuali consiglieri regionali, eletti secondo i rispettivi regolamenti. Il voto del segretario Regionale, come tale, vale uno, aggiuntivo ai 10, per cui i voti esprimibili sono 11.
Provincia
|
Iscritti
|
Voti
|
AA
|
250
|
5,00
|
AB
|
5
|
0,01
|
AC
|
135
|
2,73
|
AD
|
80
|
1,63
|
AE
|
30
|
0,63
|
TOTALE
|
500
|
10,00
|
Art. 6 - Attribuzioni e compiti del Segretario Regionale e delle cariche regionali.
Il Segretario Regionale è il responsabile esecutivo delle deliberazioni e dell'attuazione degli indirizzi di politica sanitaria regionale assunti dal Consiglio Regionale in armonia con gli orientamenti degli Organi statutari centrali. Intrattiene i rapporti con l'Assessorato Regionale alla Sanità, nonché con gli Organi politici, amministrativi e sindacali regionali.
Il Segretario Regionale viene sostituito, in ogni caso di impedimento o assenza, dal Vicesegretario Vicario, anche in carenza di delega scritta, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un Consigliere Regionale con delega scritta.
Il Segretario Regionale ha titolo di richiamare i Segretari Provinciali inadempienti alla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari vigenti. In caso di mancata ottemperanza, segnala le inadempienze al Segretario Nazionale Organizzativo per il successivo coinvolgimento degli Organi centrali CIMO-ASMD.
Il Segretario Regionale presiede e convoca il Consiglio Regionale almeno quattro volte l'anno in via ordinaria, a mezzo lettere individuali o fax o email, indirizzati a tutti i componenti del Consiglio almeno con sette giorni di anticipo, ed in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, nonché entro i 30 giorni successivi alla richiesta di convocazione inoltrata e sottoscritta da almeno un quinto dei membri del Consiglio Regionale. In caso di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio può avvenire per telegramma, con preavviso di almeno 48 ore. Copia della convocazione con l'ordine del giorno deve essere inviata anche al Segretario Nazionale Organizzativo. Compete al Segretario Regionale predisporre l'ordine del giorno, con l'obbligo di inserirvi anche gli argomenti indicati da almeno un quinto dei membri del Consiglio.
Il Segretario Regionale tiene il verbale delle riunioni del Consiglio Regionale, copia del quale deve essere trasmessa, nei sette giorni successivi, al Segretario nazionale organizzativo.
Il Segretario Regionale tiene aggiornato l'elenco degli iscritti alle varie Sezioni della Regione, e ne invia copia entro il 28 febbraio d'ogni anno, al Segretario nazionale organizzativo; entro la stessa data deve comunicare al Segretario nazionale amministrativo il numero degli iscritti della Regione, divisi per Provincia, sui quali verranno calcolate le quote annuali ed attribuiti i voti proporzionalmente esprimibili in Consiglio Regionale.
Il Segretario Regionale uscente conserva titolo ad esprimere il proprio voto personale, limitatamente alla riunione del Consiglio Regionale per il rinnovo delle cariche, anche in carenza di titoli di rappresentatività periferica e provinciale, purché continui ad essere dipendente di una Azienda della Regione stessa.
Il Vicesegretario Regionale Vicario collabora con il Segretario Regionale nelle funzioni sue proprie.
Art. 7 - Gestione amministrativa
Il Segretario Regionale ed il Segretario Amministrativo Regionale sono responsabili della corretta gestione dei fondi della Federazione Regionale e della tenuta dei libri contabili. Provvedono a richiedere un codice fiscale autonomo ed a intrattenere rapporti con Istituti di credito a nome della Federazione Regionale, attraverso i quali effettuano le operazioni contabili.
Il Segretario Amministrativo Regionale provvede alla riscossione delle quote degli iscritti ed al versamento della quota spettante alla Segreteria amministrativa nazionale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto. Predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuale da presentare all'approvazione del Consiglio Regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Segretario Amministrativo provvede:
- a tutti i pagamenti di competenza della Federazione Regionale, come previsto dal regolamento regionale;
- all'erogazione di fondi spesa ai Segretari Provinciali, secondo quanto deliberato dal Consiglio Regionale;
- al reintegro periodico dei fondi anzidetti dietro documentazione delle spese e delle giacenze di cassa;
- alla verifica della contabilità tenuta dai Segretari Provinciali;
- a mantenere aggiornato l'inventario dei beni della Federazione Regionale.
I Revisori Regionali dei Conti eseguono il riscontro dei registri contabili e dei documenti giustificativi, relativi alle spese sostenute in nome e per conto della Federazione Regionale, e predispongono una relazione scritta da presentare all'approvazione del Consiglio Regionale, unitamente al conto consuntivo.
Art. 8 - Giunta esecutiva
E' facoltà del Consiglio Regionale nominare una giunta esecutiva regionale composta da un numero ristretto di membri presieduta e convocata dal Segretario Regionale.
Tale Giunta non può comunque vicariare le competenze deliberative del Consiglio Regionale e quelle rappresentative del Segretario Regionale.
Art. 9 - Durata delle cariche regionali e decadenza
Tutte le cariche elettive regionali hanno durata quadriennale.
Sono causa di decadenza anticipata dalle cariche regionali, oltre alle fattispecie previste dall'art. 6 dello Statuto, anche le seguenti condizioni:
- il trasferimento, anche temporaneo, ad Azienda di altra Regione;
- la assenza consecutiva, non tempestivamente e formalmente giustificata, a due riunioni dell'Assemblea nazionale debitamente convocate,
- l'assunzione dell'incarico di Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo di un'Azienda Sanitaria sul territorio nazionale.
Il commissariamento della Federazione Regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto fa decadere ex art. 6 comma 5 tutte le cariche elettive regionali.
Non appena avuta conoscenza della vacanza di una carica per decadenza del titolare prima del termine naturale, il Segretario Regionale provvede entro 30 giorni alla convocazione del Consiglio Regionale per la rielezione della carica.
Se la carica decaduta è quella di Segretario Regionale, la convocazione del Consiglio Regionale elettivo, entro 30 giorni, è di competenza del Segretario nazionale organizzativo.
Art. 10 - Perdita del diritto di voto
Al termine quadriennale di validità delle cariche regionali senza il rinnovo delle medesime secondo i termini statutari e regolamentari vigenti, le stesse perdono diritto di esprimere il loro voto nelle Sedi ordinariamente consentite a norma di Statuto.
E) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LA DIREZIONE NAZIONALE
All'interno della Direzione Nazionale i 20 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale o designati dal Consiglio di Presidenza esprimono un voto ciascuno, mentre i Segretari Regionali, votano in proporzione agli iscritti paganti, determinati annualmente, fatto 20 il totale esprimibile, come dalla tabella esplicativa di cui all'allegato 1.
Il Segretario Nazionale Organizzativo, entro il 28 febbraio d'ogni anno, aggiorna il peso delle Regioni sulla base degli iscritti dipendenti del SSN paganti la quota alla Segreteria Amministrativa Nazionale per l'anno in corso.
I Segretari Regionali possono essere sostituiti dal loro Vicesegretario Vicario senza necessità di delega scritta o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, da un Consigliere Regionale della stessa Regione, con delega scritta del Segretario Regionale.
I Coordinatori di Settore Specifico esprimono il voto, se previsto dal proprio regolamento e nei limiti dello stesso.
F) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER L'ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 1 - Composizione
L'Assemblea Nazionale è composta:
a) dal Presidente Nazionale;
b) dal Vicepresidente Nazionale Vicario;
c) dai Segretari Regionali;
d) dai Consiglieri Nazionali eletti dalle Regioni;
e) dai membri della Direzione Nazionale, diversi dai Segretari Regionali;
f) dagli ex Presidenti Nazionali CIMO-ASMD;
g) dagli iscritti in distacco sindacale nazionale;
h) dai rappresentanti dei settori specifici, secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento.
Art. 2 - Modalità d'espressione del voto
I Segretari Regionali possono essere sostituiti dal loro Vicesegretario Vicario senza necessità di delega scritta o da un Consigliere Regionale espresso dalla Federazione di competenza, se munito di delega scritta del Segretario Regionale. Sia il Vicesegretario Vicario sia il delegato acquisiscono tutte le prerogative del titolare.
In assenza dei Consiglieri Nazionali di cui all'art. 1 punto d), del presente regolamento, i voti relativi vengono espressi dal rispettivo Segretario Regionale, se gli stessi non hanno provveduto a delegare per iscritto un Consigliere Nazionale della stessa Regione.
In caso di rappresentatività plurima è consentita l'attribuzione di un solo altro voto individuale, oltre ai voti assegnati alla Federazione Regionale d'appartenenza ed ad eventuali deleghe.
I Consiglieri Nazionali di cui ai punti e) e g) dello stesso art. 1 possono essere rappresentati da altri Consiglieri Nazionali, se destinatari di specifica delega. I Consiglieri Nazionali di cui al punto h) possono delegare iscritti dello stesso settore che rappresentano.
Ogni membro del Consiglio Nazionale può disporre di una sola delega scritta.
La delega deve essere consegnata al Segretario Nazionale Organizzativo, prima dell'esercizio del diritto di voto.
Art. 3 - Condizioni per esercitare il diritto di voto in Assemblea Nazionale
Sono condizioni necessarie per esercitare il diritto di voto:
- essere iscritto a CIMO-ASMD e non essere decaduto ai sensi dell'art. 6 dello statuto;
- essere nel periodo della vigenza statutaria della propria carica;
- per i Consiglieri di cui ai punti c) e d) dell'art. 1, appartenere ad una Regione in regola con i versamenti di spettanza della Segreteria Nazionale Amministrativa;
- non essere stato sospeso dall'esercizio dei diritti associativi o dalla carica ricoperta.
Art. 4 - Determinazione dei voti esprimibili in Assemblea Nazionale
Il Segretario Nazionale Organizzativo determina entro il 31 marzo d'ogni anno, di concerto con il Segretario Nazionale Amministrativo, il numero dei Consiglieri Nazionali spettanti ad ogni Federazione Regionale ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 4 del regolamento delle Federazioni Regionali.
Predispone e conserva l'elenco nominativo dei Consiglieri Nazionali, con a fianco indicati i voti esprimibili dagli stessi in assemblea nazionale; tale elenco è a disposizione d'ogni Consigliere Nazionale e viene consegnato alla Commissione verifica poteri in occasione delle Assemblee elettive.
Art. 5 - Durata degli interventi
Al fine di disciplinare e favorire il dibattito, all'inizio delle riunioni dell'Assemblea Nazionale e su proposta del Presidente dell'Assemblea, viene stabilita la durata massima degli interventi.
Art. 6 - Rimborsi spese
La Segreteria Nazionale Amministrativa provvede alle spese generali delle riunioni dell'Assemblea Nazionale ed al rimborso spese dei componenti il Consiglio di Presidenza, dei membri eletti e designati della Direzione Nazionale, dei Distaccati sindacali, degli ex Presidenti e di eventuali partecipanti su invito del Presidente.
I Segretari Regionali ed i Consiglieri Nazionali di cui al punto d) sono a carico della Federazione Regionale d'appartenenza.
Art. 7 - Norma transitoria
I componenti uscenti del Comitato Centrale mantengono la titolarità del diritto di voto limitatamente alla prima Assemblea Elettiva, successiva all'approvazione delle modifiche statutarie del 23 aprile 2004.
Art. 8 - Partecipazione al Consiglio Nazionale
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, con funzione di uditori, previa delibera del Consiglio Regionale ed a spese della propria Federazione Regionale, i Segretari Provinciali che non siano Consiglieri Nazionali.
G) MODALITÀ ELETTIVE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA, DELLA DIREZIONE NAZIONALE, DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI E DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Art. 1 - Modalità elettive.
1. L'Assemblea Nazionale elegge tra gli iscritti dell'Associazione:
a) il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Segretario Nazionale Organizzativo, il Segretario Nazionale Amministrativo;
b) i dodici membri elettivi della Direzione Nazionale, di cui cinque come membri del Consiglio di Presidenza;
c) i tre componenti effettivi ed i due supplenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
d) i tre componenti effettivi ed i due supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. Le candidature di lista, identificate dal candidato alla Presidenza, vengono presentate indicando a fianco dei nominativi la carica da ricoprire; alla lista che riporta il maggior numero di consensi vengono attribuiti i quattro posti di cui alla lettera a) ed i cinque della lettera b) destinati al Consiglio di Presidenza, oltre a tre posti di cui alla lettera b); in presenza di liste alternative che abbiano superato singolarmente il 10% e complessivamente il 20%, dei voti espressi queste si vedono attribuiti proporzionalmente quattro posti della Direzione Nazionale tra quelli di cui alla lettera b). In assenza di liste alternative che abbiano superato singolarmente il 10% e complessivamente il 20% dei voti espressi, i quattro seggi si attribuiscono alla lista vincente.
3. Le liste sono costituite da 16 candidati: nell'ordine, il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Segretario Nazionale Organizzativo, il Segretario Nazionale Amministrativo, gli ulteriori cinque membri del Consiglio di Presidenza, i sette membri della Direzione Nazionale.
4. In presenza di liste alternative che abbiano superato il quorum di cui al comma 2, i quattro membri della Direzione Nazionale vengono eletti nell'ordine di lista, a prescindere dalla carica alla quale erano candidati; lo stesso criterio vale per eventuali subentri.
5. Le candidature a Proboviro e a Revisore dei conti sono singole e la votazione avviene a preferenza unica. Il più votato diviene Presidente del Collegio; i successivi due, membri effettivi; gli ulteriori due, membri supplenti.
Art. 2 - Presentazione candidature, eleggibilità
Le candidature individuali e di lista devono essere formalizzate da almeno 3 Consiglieri Nazionali presentatori, sottoscritte dai candidati per accettazione e presentate al Presidente dell'Assemblea Nazionale dall'inizio della stessa e sino a dodici ore prima dell'inizio delle rispettive votazioni. Ciascun aspirante non può candidarsi in più di una lista.
Per l'elezione alle cariche di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) e b) del presente regolamento possono essere votate esclusivamente liste presentate con le modalità suddette.
Sono eleggibili esclusivamente gli associati in regola con l'iscrizione a CIMO-ASMD e che non siano sospesi dall'esercizio dei diritti associativi.
Il Presidente dell'Assemblea Nazionale verifica la regolarità formale della presentazione delle candidature e le espone nei locali dell'Assemblea e delle votazioni.
Art. 3 - Commissione verifica poteri
L'Assemblea Nazionale nomina una commissione verifica poteri, costituita da cinque membri, che determina gli aventi diritto al voto e verifica la validità delle deleghe. Alla conclusione dei lavori la Commissione consegna l'elaborato al Presidente del seggio elettorale di cui al successivo art. 4.
Art. 4 - Seggio elettorale
L'Assemblea Nazionale elegge, altresì, cinque scrutatori, tra cui uno con incarico di Presidente, che costituiscono il seggio elettorale.
Art. 5 - Proclamazione degli eletti
Il Presidente del seggio elettorale comunica i risultati delle votazioni al Presidente dell'Assemblea Nazionale. Questi ne dà notizia all'Assemblea che proclama gli eletti.
H) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Segretario Nazionale Organizzativo di propria iniziativa o su richiesta motivata e munita d'idonea documentazione da parte di un iscritto, di un dirigente o di un organo collegiale.
2. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Segretario Nazionale Organizzativo sente informalmente l'interessato ed assume sommarie informazioni. All'esito delle medesime, notifica all'interessato la formale contestazione degli addebiti e richiede al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri l'apertura del procedimento disciplinare allegando tutta la documentazione. Ove, invece, ritenga infondata la doglianza od insussistenti i fatti richiede al Collegio Nazionale dei Probiviri l'archiviazione del caso. Il Collegio, valutata la richiesta, decide in conformità ovvero restituisce gli atti al Segretario Nazionale Organizzativo, invitandolo alla formale contestazione degli addebiti.
3. Ricevuti gli atti con la contestazione degli addebiti, il Collegio Nazionale dei Probiviri assegna all'incolpato un termine non inferiore a giorni 20 per il deposito di difese scritte e convoca le parti per l'audizione davanti a sé. All'audizione partecipano l'incolpato e, se vi sono, i denunzianti; ciascuna delle parti può farsi assistere da persona di fiducia. Qualora si renda necessario il compimento d'atti istruttori, il Collegio può delegarvi uno dei propri componenti, che procede senza formalità, fatto salvo il rispetto del contraddittorio.
4. Terminata l'istruttoria, il Collegio decide a maggioranza nel termine di novanta giorni dalla contestazione dell'addebito, prosciogliendo l'iscritto o infliggendogli una delle sanzioni comminate dall'art. 20 comma 3 dello Statuto. La decisione è comunicata all'interessato, al Segretario Nazionale Organizzativo ed ai denuncianti. Nella decisione che infligge una sanzione deve essere fatta espressa menzione della facoltà di ricorso alla Direzione Nazionale, entro il termine statutario di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il ricorso alla Direzione Nazionale avverso le decisioni che irrogano una sanzione deve essere depositato od inviato presso la sede nazionale dell'Associazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della sanzione, fino alla decisione della Direzione Nazionale.
6. La Direzione Nazionale individua al proprio interno i componenti di cui all'art. 20 comma 5 dello Statuto che costituiscono il Collegio d'Appello. Agli stessi è demandata la designazione del Presidente e l'esame del ricorso. Il Presidente, ove il ricorrente ne abbia fatta richiesta, fissa la data dell'audizione davanti al suddetto Collegio.
7. Il Collegio, acquisiti gli atti istruttori e del giudizio di primo grado e sentite le parti, può decidere di rinnovare in tutto o in parte l'istruttoria; in tal caso, si applica l'ultima parte del comma 3.
8. La motivazione della pronuncia del Collegio d'Appello, assunta a maggioranza, è depositata entro sessanta giorni dalla decisione e comunicata agli interessati nelle forme previste al comma 4. La decisione del Collegio d'Appello non è impugnabile. E' fatto salvo, tuttavia, nel caso che la sanzione irrogata sia l'espulsione, il ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 C.C
9. Il Segretario Nazionale Organizzativo comunica la decisione definitiva agli organi periferici interessati per i provvedimenti del caso.
10. Qualora il Segretario Nazionale Organizzativo sia personalmente coinvolto, il Presidente assegna i suoi compiti ad un membro del Consiglio di Presidenza.
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