CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA AZIENDA SAN MARTINO - GENOVA

PREMESSA

Le parti si impegnano a non aderire ad atti unilaterali di interpretazione ed applicazione di norme disciplinate dal CCNL e dal presente Contratto.

ART.1

Campo di applicazione

Il presente Contratto Aziendale Integrativo si applica a tutta la Dirigenza Medica dipendente dalla Azienda sia a tempo determinato che indeterminato. Esso concerne il periodo previsto dal CCNL . Per la sua durata si fa riferimento al comma 2 dell’art.2 del CCNL. Esso si intende confermato e validato se entro i 15 giorni successivi alla firma una delle parti non richiede un ulteriore confronto.L’accordo cesserà la sua efficacia al momento della stipulazione del successivo CAI previa disdetta di una delle parti.

ART. 2

Sistema delle relazioni sindacali

Le parti concordano che il sistema delle relazioni sindacali, improntato a caratteristiche di trasparenza e di correttezza reciproca e finalizzato a incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati ed a migliorare le condizioni di lavoro e la crescita professionale dei Dirigenti Medici, si realizza attraverso i modelli della contrattazione, dell’informazione, della concertazione e della consultazione come di seguito disciplinati:

  1. INFORMAZIONE:

L’Azienda – allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti – informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. L’Azienda si impegna ad attivare la stessa procedura anche per l’Atto Aziendale di cui all’art. 3 D.Lgvo. 229\99.

Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è preventiva. Su richiesta delle OO.SS. firmatarie l’informazione successiva dovrà essere fornita sulle seguenti materie:

  • costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro
  • andamento generale della mobilità interna ed esterna
  • dati consuntivi sulle ore di straordinario e sul numero dei turni di reperibilità
  • modalità di spesa del Fondo art.52, comma 2, lett a

Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizio ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.

Il materiale oggetto di informazione, redatto in forma scritta anche su supporto informatico, dovrà pervenire tempestivamente presso le sedi delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, in ogni caso almeno 72 ore lavorative prima del confronto.

Le parti convengono che sono oggetto di informazione preventiva anche tutte le materie inerenti i rapporti con l’Università, in modo particolare quelle concernenti la organizzazione del lavoro del personale medico convenzionato e le decisioni della Commissione Aziendale attuativa della CRU

   B.    CONCERTAZIONE

I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l’informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:

  • affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
  • articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
  • effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti sul trattamento economico;
  • articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze;
  • condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
  • convenzione Azienda- Università e organizzazione del lavoro del personale medico universitario.

La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.

Al termine della concertazione le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.

   C.   CONSULTAZIONE

La Azienda si impegna a consultare i soggetti di cui alla lett. A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. La consultazione è considerata obbligatoria su:

  1. organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale , nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
  2. casi di cui all’art. 19 del d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.

   D.    CONTRATTAZIONE

Le materie oggetto della contrattazione integrativa aziendale sono quelle previste dall’art. 4 del CCNL.: su di esse le parti assumono reciproco impegno a perseguire la piena contrattualizzazione.

ART. 3

Per quanto riguarda le procedure di raffreddamento dei conflitti le parti rinviano agli art.11 e 12 del CCNL.

ART. 4

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

La responsabilità dell’ufficio per le relazioni sindacali, in seguito denominato URS viene affidata ad un funzionario con qualifica di collaboratore amministrativo in servizio presso l’U.O. Affari del Personale con spiccate capacità relazionali.

L’URS provvede:

  1. programmare le date degli incontri richiesti da una delle parti titolari delle trattative entro i periodi previsti
  2. a fornire ogni documento di interesse sindacale ogni qual volta le parti lo richiedono;
  3. a inoltrare eventuale richiesta non direttamente inviata all’U.O. Affari Generali di copia degli atti deliberativi dell’Amministrazione;
  4. a fornire assistenza amministrativa per la verbalizzazione delle sedute, laddove non garantita dalla Segreteria della Direzione, curandone comunque la trascrizione, la firma dei partecipanti, la conservazione e l’invio a soggetti ed uffici interessati, osservando le condizioni di cui al punto seguente;
  5. a ricevere eventuali segnalazioni di comportamenti difformi a quanto previsto dal presente accordo e trasmetterli tempestivamente alla Direzione dell’Azienda per eventuali iniziative in merito;
  6. a curare l’avvio del collegamento delle varie sedi sindacali alla rete informatica aziendale anche al fine di trasmettere con tale sistema i dati richiesti:

ART. 5

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12.09.1990 n. 146 tenuto conto delle peculiari attività istituzionali dell ’A. O. Ospedale San Martino di Genova, si considerano servizi pubblici essenziali i seguenti:

  1. ASSISTENZA SANITARIA D’EMERGENZA/URGENZA
  • D.E.A.; *
  • Rianimazioni;
  • Terapia intensiva: cardiochirugia, centro trapianti, centro ictus pad. Specialità e centro ictus università, neurochirurgia, unità operativa neonatologica;
  • Unità coronariche: monoblocco VII piano e DIMI;
  • Assistenza ai grandi ustionati: centro grandi ustionati sito al pronto soccorso;
  • Emodialisi; Radioterapia; S.I.T.;
  • Istituto medicina legale università e medicina iperbarica;
  • Prestazioni di ostetricia connesse ai parti: (padiglione 10), nonché prestazioni correlate all’attuazione della Legge 194/‘78;

Per le prestazioni sopraelencate, va mantenuto in servizio il personale dirigente medico normalmente impiegato nel giorno in cui viene effettuato lo sciopero.

   B.   ASSISTENZA SANITARIA ORDINARIA

  • Servizi di area chirurgica per l’urgenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
  • Prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
  • Assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
  • Nido e assistenza neonatale;
  • Radiologie;
  • A tal fine è assimilabile l’effettuazione di chirurgia d’urgenza di una sala operatoria sita al 2° piano della Clinica Chirurgica;

Per le prestazioni sopraelencate, nonché per quanto concerne le Unità Operative non espressamente indicate va mantenuto in servizio un contingente di personale dirigente medico non inferiore a quello impiegato nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.

Nelle giornate di sciopero non si effettuano ricoveri d’elezione, non sono operative le prestazioni ambulatoriali.

PROCEDURE

L’Azienda si impegna a trasmettere agli organi di stampa ed altre reti radiotelevisive di maggiore diffusione una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione verrà effettuata anche nell’ipotesi di revoca dello sciopero.

Il personale che non intende aderire allo sciopero deve essere utilizzato per garantire i contingenti minimi fissati..

Dal giorno delle pubblicizzazione dello sciopero il personale dirigente medico non può richiedere ferie, permessi e recuperi per la giornata di sciopero salvo quelli precedentemente programmati, né svolgere ordinaria attività libero-professionale, nel giorno di sciopero, qualora aderente allo stesso.

ART.6

Esercizio delle libertà sindacali

I Dirigenti Medici hanno diritto, senza decurtazione dello stipendio, di riunirsi in assemblea nel limite di 10 ore annue. Le assemblee possono essere indette singolarmente o congiuntamente dalle OOSS di cui all’art.10 del CCNL tramite comunicazione scritta indicante convocazione, sede, orario e durata da inviare all’Ufficio Relazioni Sindacale e al Direttore Generale almeno 48 ore prima.

Durante lo svolgimento delle Assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali.

ART. 7

Attuazione delle pari opportunità

Le parti costituiscono il Comitato di Azienda (paritetico) il cui compito è :

  1. raccogliere dati;
  2. formulare proposte per la contrattazione integrativa;
  3. promuovere azioni positive (L. 125/91) e misure per favorire i dirigenti medici, specie in materia di formazione manageriale, di mobilità, di flessibilità e riduzione dell’orario di lavoro, compreso l’utilizzo del part-time, ai fini della tutela sociale del lavoratore e dei suoi impegni con la famiglia d’appartenenza, ecc.

ART. 8

Igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il tema della sicurezza è un problema di grande rilevanza sindacale che richiede la dovuta attenzione a livello di contrattazione aziendale.

Spetta al Direttore Generale elaborare il Piano della sicurezza sul lavoro e definire i carichi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 29/93 e del CCNL ’94/97 e darne informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4, lett. e), del CCNL 1998/2001.

ART. 9

Dotazione di Personale

Le parti istituiscono una Commissione paritetica al fine di determinare una dotazione di personale medico che contemperi le esigenze della Azienda ad incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati con il miglioramento della qualità degli stessi e la crescita della professionalità medica.

L’Azienda si impegna a partire dal 2001 a definire la dotazione organica sia a livello dipartimentale che aziendale ed a presentare alle OOSS il piano assunzioni annuale.

ART. 10

Contratto Individuale di Lavoro

  1. L’assunzione con la quale si costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti avviene mediante la stipulazione del contratto individuale che deve essere in forma scritta e deve contenere:
  1. tipologia del rapporto di lavoro(tempo determinato o tempo indeterminato)
  2. data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nel caso di rapporto a tempo determinato)
  3. area, disciplina di appartenenza ed unità operativa di prima assegnazione
  4. incarico conferito e relativa tipologia obiettivi generali da conseguire, durata dell’incarico stesso, modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse, qualora questo punto non sia stato inserito nel contratto individuale è possibile prevedere l’attribuzione dell’incarico attraverso uno specifico provvedimento che deve contenere tutte le indicazioni suindicate, nonché allegato il regolamento della attribuzione e revoca degli incarichi, con dettagliata la composizione della commissione per la verifica, che deve prevedere la presenza di almeno un direttore medico.
  5. Trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito.
  1. Il contratto di lavoro deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa, anche se il dirigente è già in servizio presso l’Azienda, ed in caso di conferimento di incarico di direttore di dipartimento
  2. Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale è preventivamente concordata e comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso
  3. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con le norme di legge.

ART.11

Risoluzione Consensuale

Criteri e limiti della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’art.22 del CCNL saranno disciplinati dalla Azienda e sottoposti alle OOSS per la necessaria concertazione.

ART.12

Sostituzioni

In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa o semplice la sua sostituzione è affidata dall’Azienda ad altro dirigente della stessa U.O. con rapporto esclusivo da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale . In attuazione di questo articolo i dirigenti di struttura complessa e semplice entro il 31 gennaio di ogni anno devono indicare alla Direzione Sanitaria il nominativo del dirigente medico che li dovrà sostituire in caso di assenza o impedimento, individuato nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell’ articolo 18 del CCNL.

Analogamente procederanno i Direttori di Dipartimento per le proprie competenze.

Nell’ipotesi in cui ciò non avvenisse entro i termini indicati sarà il Direttore Generale a provvedere alle nomine, con gli stessi criteri di cui al comma citato.

Nelle UU.OO. a direzione Universitaria con organico medico di tipo misto è garantita parità di accesso alla funzione superiore tra personale medico e personale universitario. Ai fini di cui al presente articolo la valutazione comparata del curriculum di cui all’art. 18 del CCNL deve essere effettuata in relazione alle attività assistenziali.

In ogni caso la nomina dovrà avere la forma scritta e contenere adeguate motivazioni.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del dirigente di struttura complessa le modalità della temporanea sostituzione e la sua durata, come indicata dal comma 4 dell’art. 18 del CCNL, saranno oggetto di informativa sindacale.

L’individuazione di altro dirigente in conformità a quanto previsto dal comma 8 del citato articolo potrà avvenire solo in caso di impossibilità di applicazione dei commi precedenti e se il fondo di cui al comma seguente non presenta adeguata disponibilità.

Alla corresponsione della indennità determinata dal comma 7 dell’art.18 si provvederà con i fondi previsti dall’art. 52 comma 2 lettera b per tutta la durata della sostituzione.

ART. 13

Mobilità

Fermo restante la normativa vigente per ciò che attiene alla mobilità esterna la mobilità interna continua ad essere disciplinata dall’art. 81 del DPR 384\90 in quanto non disattivato.

La mobilità nell’ambito dell’Azienda può essere: ordinaria, d’urgenza, d’ufficio.

A) La mobilità ordinaria per la disciplina di appartenenza può avvenire :

  • a domanda di copertura di posti vacanti da attuarsi in ogni caso prima della utilizzazione di graduatorie concorsuali, di indizione di nuove selezioni, di accettazione di mobilità esterna.

La dichiarazione di disponibilità la cui informativa avviene per acquisizione da parte delle OO.SS., deve essere comunicata entro 30 gg. dall’approvazione del piano annuale di assunzioni.

I dirigenti interessati a riconversione o soppressione di posti hanno diritto alla precedenza nei processi di mobilità nel rispetto della disciplina di appartenenza. Essi potranno essere collocati in discipline diverse se in possesso del relativo titolo di specializzazione.

B) La mobilità di urgenza è temporanea: essa è disposta dal Direttore Sanitario con ordine scritto indicante destinatari, orari, incarichi, durata della stessa ed è tempestivamente comunicata ( entro le 48 ore successive) alle OOSS le quali potranno attivare l’istituto della concertazione.

C) La mobilità di ufficio attuabile in caso di mancanza di domande è oggetto di informazione preventiva e concertazione con le OO.SS.. Essa avviene per graduatoria attiva nell’ambito della disciplina interessata.

Il dirigente trasferito per propria scelta non può presentare nuova domanda di mobilità prima di 3 anni

ART.14

Formazione ed aggiornamento

Ai sensi del comma 2 dell’art.33 del CCNL 1994-97 viene costituito un apposito fondo per finanziare l’istituto di cui al presente articolo. L’entità di tale fondo, comunque non inferiore all’1% del monte retributivo 1999 come da indicazioni del Ministero Funzione Pubblica n.14 del 24\4\1995, viene comunicata alle OO.SS. nella sessione di bilancio all’inizio di ciascun anno solare.

Le eventuali somme residue (a fine anno) vengano utilizzate per la informatizzazione delle biblioteche e per l’accesso on line alle più importanti riviste mediche.

L’azienda si impegna a divenire soggetto attivo nei programmi formativi nazionali/regionali atti a consentire l’aggiornamento anche a distanza, con concessione di crediti formativi. L’Azienda si impegna altresì a comunicare le proprie linee strategiche in tema di formazione e aggiornamento entro il 28/02 di ogni anno solare, ai sensi dell’art. 4, lett. c), del CCNL, e di concordare le modalità operative anche in relazione alle variazioni normative intervenute in materia.

Le ore settimanali finalizzate all’aggiornamento possono essere utilizzate in maniera cumulativa , in aggiunta al periodo di congedo straordinario, per un totale di 30 giorni lavorativi all’anno ( 15 giorni per i Medici a T.D.).

L’aggiornamento obbligatorio viene svolto durante l’orario di servizio rispettando il principio delle pari opportunità. Il Dirigente Medico interessato presenterà una relazione scritta sui contenuti dell’aggiornamento entro 15 giorni dalla conclusione dello stesso. Analogamente si procede in caso di aggiornamento facoltativo praticato con il contributo economico dell’Azienda.

ART.15

Innovazioni, Riorganizzazioni, Esternalizzazioni

Formano oggetto di informativa preventiva e di eventuale successiva contrattazione:

  • ogni atto aziendale relativo agli aspetti di innovazioni, riorganizzazioni, esternalizzazioni;
  • qualunque progetto di riorganizzazione che implichi la mobilità medica e/o la variazione degli incarichi per i cambiamenti di sede, area funzionale e disciplina per i quali deve essere acquisito l’esplicito consenso del dirigente medico (art. 13, comma 12, C.C.N.L.);
  • qualunque obiettivo di riduzione delle liste di attesa.

Prima di ipotizzare l’esternalizzazione di attività mediche, andranno esperiti tentativi di soluzione all’interno dell’ Azienda mediante l’adozione di meccanismi incentivanti (incentivazioni vere e proprie, pagamento a forfait, pagamento per obiettivi, libera professione individuale o d’azienda) a favore del personale medico dipendente già in servizio, dando piena applicazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 55, comma 2, del CCNL.

ART. 16

Servizio di guardia e reperibilità

L’orario settimanale di lavoro per i medici titolari di uno degli incarichi di cui all’art.27, comma 1,lett.b,c,d è stabilito in 38 ore settimanali di cui 4 destinate ad attività non assistenziali.

I dirigenti titolari di un incarico di cui all’art.27,comma 1,lett.a articolano il proprio orario in relazione alla attività svolta, ai programmi concordati da realizzare, alle specifiche funzioni loro assegnate.

Ogni dirigente medico non può svolgere più di 10 turni di reperibilità al mese, ferma restando la previsione di una equa ripartizione dei turni stessi.

Le parti si impegnano ad approfondire le problematiche della guardia medica notturna in apposito e separato incontro da tenersi su richiesta di una delle stesse entro 60 giorni dalla firma del C.A.I.

Le indennità per lavoro notturno e festivo saranno ridefinite in sede di determinazione del fondo ex art.51 (anno 2001) nell’apposita sessione di bilancio di cui al successivo articolo 19.

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE

ART.17

ATTRIBUZIONE PROVENTI LIBERA PROFESSIONE

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.57 lettera "i" del CCNL le parti convengono di costituire tramite accantonamento di una percentuale pari al 5% della massa di tutti i proventi di dell’attività libera professionale al netto delle quote a favore della Azienda un fondo aziendale da destinare alla perequazione.

Tale fondo è destinato ai dirigenti medici che abbiano, alla data di approvazione del presento contratto integrativo aziendale, attivato l’attività libero professionale presso il competente ufficio di questa Azienda senza aver raggiunto, alla fine dell’anno solare, il fatturato minimo derivante dall’applicazione dei seguenti criteri.

Alla fine di ciascun anno solare verrà definito nel suo ammontare il fondo in questione e si procederà alla individuazione della quota spettante attraverso la suddivisione del totale fondo per il numero di soggetti compresi tra chi non ha effettuato prestazioni e coloro che si attesteranno, nell’importo complessivo percepito, a quella quota che consente di ripartire teoricamente l’intero fondo.

Considerato quindi che la quota spettante sarà intera per coloro che non avranno effettuato alcuna prestazione e ridotta per il restante personale sino al raggiungimento della quota minima definita, l’eventuale residuo del fondo verrà utilizzato sulla base delle indicazioni che la trattativa aziendale vorrà adottare.

La quota unitaria da attribuire viene definita nel limite del 50% di quella individuata con la suddetta procedura.

Le modalità di attribuzione possono essere modificate nella sessione di bilancio prevista all’inizio di ogni anno solare.

ART.18

Commissione Paritetica per la Attività Libero- Professionale Intramoenia

Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica composta da n. 3 membri di designazione sindacale ed altrettanti di designazione dell’Azienda.

Compiti della Commissione sono i seguenti:

- accertamento dei volumi di attività

- esame di eventuali problematiche connesse alla applicazione dei regolamenti

- formulazione di proposte organizzative

- parere congruità spazi

- approvazione richieste di modifiche del tariffario

- approvazione richieste di modifiche orari e\o sedi

- approvazione richieste di inserimento di nuove prestazioni

- esame proposte di articolazione di quote tra Dirigente Medico e\o équipes ed Azienda

- approvazione richieste di attività allargata proposta di sanzioni per violazioni del Regolamento Aziendale

ART.19

Sessione di Bilancio

L’individuazione e l’utilizzo delle risorse economiche è determinato con cadenza annuale in apposita sessione di bilancio entro il 31\1 di ogni anno di validità del presente contratto attraverso la verifica della costituzione dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 del CCNL, e le decisioni sulle le loro modalità di impiego e sulle modalità di attribuzione del fondo di perequazione di cui all’art 16 del CAI.

ART. 20

Per tutto quanto non previsto dal presente CAI le parti concordano di fare riferimento a quanto disciplinato dal CCNL 8\6\2000.

Entro sei mesi dalla firma le parti si impegnano ad una verifica dello stato di attuazione ed a procedere in tal senso con cadenza semestrale.

ART.21

Le parti approvano la costituzione dei Fondi di cui agli art.50,51 e 52 del CCNL come esplicitata nello specifico allegato. La costituzione dei Fondi per l’anno 2001 sarà discussa in apposita sessione all’inizio dell’anno di riferimento.

Il fondo di cui all’art.50 per l’anno 2000 viene utilizzato rivalutando il valore punto degli incarichi dirigenziali in vigore data del 31.12.2000 e corrispondendo relativo conguaglio entro il 28.2.2001.

Eventuali risparmi accertati a consuntivo del fondo ex art.51 per l’anno 2000 e del fondo ex art.52 per gli anni 1998,1999 e 2000 saranno ripartiti come salario di risultato tra gli aventi diritto per ciascun anno di riferimento entro il 31\3\2001.

ARTICOLO 50

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO,

INDENNITA' DI DIREZIONE STRUTTURA COMPLESSA

Descrizione

Monte salari

Perc.

Importi

Fondo anno 1997 (delibera 2363/1998)

17.768.952.462

Incremento monte salari anno 1995

56.132.471.146

1,38%

774.628.102

Fondo anno 1998 (delibera 2364/1998)

18.543.580.564

Fondo trasferito a USL 3 per SPDC

- 190.807.543

Fondo trasferito da USL 3 per Ospedale di Nervi

201.038.149

Trasferimento 16% da fondo risultato

369.073.089

Fondo anno 1999 (delibera 3133/1999)

18.922.884.259

Minori oneri per riduzione organico

Risorse da art. 51 (riorganizzazione) secondo ruolo

Assegni personali ex art. 38, 43 c.2 e c.3

705.121.634

Incr. fondo (Pos.f.+var. CCNL 96 media II liv.) (18.049.000 * 3 unità)

54.147.000

Incr. F. (F.+var. CCNL 96 med. I liv. Xno qual. e IX>5 a) (7.820.000 * 37)

289.340.000

Riduzione per 50% retrib.ne variab. da 1/7/99

Riduz

Riduzione per 15% retrib.ne fissa

Riduz

Quota 1,6% m.s. anno 1997

74.004.762.600

1,60%

1.184.076.202

Fondo anno 2000

21.155.569.094

Da 1/7/2000 specifico trattamento incarico quinquennale

74.234.009

Da 1/7/2000 0,6% m.s. anno 1999

67.047.903.555

0,60%

402.287.421

Fondo anno 2000 da 01.07.2000

21.632.090.525

ARTICOLO 51

FONDO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

Descrizione

Monte salari

Perc.

Importi

Fondo anno 1997 (delibera 2363/1998)

2.367.393.390

Fondo anno 1998 (delibera 2363/1998)

2.367.393.390

Fondo trasferito a USL 3 per SPDC

- 25.421.674

Fondo trasferito da USL 3 per Ospedale di Nervi

58.974.304

Fondo anno 1999 (delibera 3133/1999)

2.400.946.020

Incremento fondo (Fondo 99 / 736 unità base '97 * 40 unità incremento)

130.486.197

Fondo anno 2000

2.531.432.217

ARTICOLO 52

FONDO DELLA RETRIBUZIONE RISULTATO E PREMIO PER LA QUALITA' DI PRESTAZIONE INDIVIDUALE

Descrizione

Monte salari

Perc.

Importi

Fondo 1997 retribuzione di risultato (delib 2363/98)

2.291.324.565

Fondo 1997 prestazione individuale (delib 2363/98)

101.647.541

Fondo 1998 retribuzione di risultato (delib 2363/98)

2.291.324.565

Fondo 1998 prestazione individuale (delib 2363/98)

101.647.541

Fondo 1998 retribuzione di risultato (delib 2363/98)

2.291.324.565

Fondo trasferito a USL 3 per SPDC

- 24.604.828

Fondo trasferito da USL 3 per Ospedale di Nervi

39.987.068

Quota 16% per trasferimento a posizione

- 369.073.089

Fondo 1999 retribuzione di risultato (delib 3133/99)

1.937.633.716

Fondo 1998 prestazione individuale (delib 2363/98)

101.647.541

Fondo trasferito a USL 3 per SPDC

- 1.091.517

Fondo trasferito da USL 3 per Ospedale di Nervi

2.246.724

Fondo 1999 prestazione individuale (delib 3133/99)

102.802.748

Fondo per la retribuzione di risultato

Fondo 1999 retribuzione di risultato

1.937.633.716

Incremento fondo (Fondo 99 / 736 unità base '97 * 40 unità incremento)

105.306.180

Riduzione non esclusivi ad art 42 da 1/7/99

Riduz

Risorse ex art 43 L. 449/97 da 1/1/98

Max 1% ms 97 da 1/1/98 avanzi/pareg. modalità Regione

74.004.762.600

1,00%

740.047.626

Quota 1% ms 97 per obiettivi Regione

74.004.762.600

1,00%

740.047.626

Quota 0,2% ms 97 per occupazione o riorg.ne (Regione)

74.004.762.600

0,20%

148.009.525

Da 31/12/99 1% e 0,2% Regione vanno a indennità di esclusività

Fondo 2000 per la retribuzione di risultato

3.671.044.673

Fondo 2000 per la retribuzione di risultato senza incrementi regionali

2.042.939.896

Fondo per la prestazione individuale

Fondo 1999 prestazione individuale (delib 2364/98)

102.802.748

Incremento fondo (Fondo 99 / 736 unità base '97 * 40 unità incremento)

5.587.106

Fondo 2000 per la prestazione individuale

108.389.854