CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA AZIENDA SAN MARTINO - GENOVA |
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PREMESSA Le parti si impegnano a non aderire ad atti unilaterali di interpretazione ed applicazione di norme disciplinate dal CCNL e dal presente Contratto. ART.1 Campo di applicazione Il presente Contratto Aziendale Integrativo si applica a tutta la Dirigenza Medica dipendente dalla Azienda sia a tempo determinato che indeterminato. Esso concerne il periodo previsto dal CCNL . Per la sua durata si fa riferimento al comma 2 dell’art.2 del CCNL. Esso si intende confermato e validato se entro i 15 giorni successivi alla firma una delle parti non richiede un ulteriore confronto.L’accordo cesserà la sua efficacia al momento della stipulazione del successivo CAI previa disdetta di una delle parti. ART. 2 Sistema delle relazioni sindacali Le parti concordano che il sistema delle relazioni sindacali, improntato a caratteristiche di trasparenza e di correttezza reciproca e finalizzato a incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati ed a migliorare le condizioni di lavoro e la crescita professionale dei Dirigenti Medici, si realizza attraverso i modelli della contrattazione, dell’informazione, della concertazione e della consultazione come di seguito disciplinati:
B. CONCERTAZIONE
C. CONSULTAZIONE
D. CONTRATTAZIONE Le materie oggetto della contrattazione integrativa aziendale sono quelle previste dall’art. 4 del CCNL.: su di esse le parti assumono reciproco impegno a perseguire la piena contrattualizzazione. ART. 3 Per quanto riguarda le procedure di raffreddamento dei conflitti le parti rinviano agli art.11 e 12 del CCNL. ART. 4 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI La responsabilità dell’ufficio per le relazioni sindacali, in seguito denominato URS viene affidata ad un funzionario con qualifica di collaboratore amministrativo in servizio presso l’U.O. Affari del Personale con spiccate capacità relazionali. L’URS provvede:
ART. 5 NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12.09.1990 n. 146 tenuto conto delle peculiari attività istituzionali dell ’A. O. Ospedale San Martino di Genova, si considerano servizi pubblici essenziali i seguenti:
Per le prestazioni sopraelencate, va mantenuto in servizio il personale dirigente medico normalmente impiegato nel giorno in cui viene effettuato lo sciopero. B. ASSISTENZA SANITARIA ORDINARIA
Per le prestazioni sopraelencate, nonché per quanto concerne le Unità Operative non espressamente indicate va mantenuto in servizio un contingente di personale dirigente medico non inferiore a quello impiegato nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. Nelle giornate di sciopero non si effettuano ricoveri d’elezione, non sono operative le prestazioni ambulatoriali. PROCEDURE L’Azienda si impegna a trasmettere agli organi di stampa ed altre reti radiotelevisive di maggiore diffusione una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione verrà effettuata anche nell’ipotesi di revoca dello sciopero. Il personale che non intende aderire allo sciopero deve essere utilizzato per garantire i contingenti minimi fissati.. Dal giorno delle pubblicizzazione dello sciopero il personale dirigente medico non può richiedere ferie, permessi e recuperi per la giornata di sciopero salvo quelli precedentemente programmati, né svolgere ordinaria attività libero-professionale, nel giorno di sciopero, qualora aderente allo stesso. ART.6 Esercizio delle libertà sindacali I Dirigenti Medici hanno diritto, senza decurtazione dello stipendio, di riunirsi in assemblea nel limite di 10 ore annue. Le assemblee possono essere indette singolarmente o congiuntamente dalle OOSS di cui all’art.10 del CCNL tramite comunicazione scritta indicante convocazione, sede, orario e durata da inviare all’Ufficio Relazioni Sindacale e al Direttore Generale almeno 48 ore prima. Durante lo svolgimento delle Assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali.
Le parti costituiscono il Comitato di Azienda (paritetico) il cui compito è :
ART. 8 Igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Il tema della sicurezza è un problema di grande rilevanza sindacale che richiede la dovuta attenzione a livello di contrattazione aziendale. Spetta al Direttore Generale elaborare il Piano della sicurezza sul lavoro e definire i carichi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 29/93 e del CCNL ’94/97 e darne informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4, lett. e), del CCNL 1998/2001. ART. 9 Dotazione di Personale Le parti istituiscono una Commissione paritetica al fine di determinare una dotazione di personale medico che contemperi le esigenze della Azienda ad incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati con il miglioramento della qualità degli stessi e la crescita della professionalità medica. L’Azienda si impegna a partire dal 2001 a definire la dotazione organica sia a livello dipartimentale che aziendale ed a presentare alle OOSS il piano assunzioni annuale. ART. 10 Contratto Individuale di Lavoro
ART.11 Risoluzione Consensuale Criteri e limiti della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’art.22 del CCNL saranno disciplinati dalla Azienda e sottoposti alle OOSS per la necessaria concertazione. ART.12 Sostituzioni In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa o semplice la sua sostituzione è affidata dall’Azienda ad altro dirigente della stessa U.O. con rapporto esclusivo da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale . In attuazione di questo articolo i dirigenti di struttura complessa e semplice entro il 31 gennaio di ogni anno devono indicare alla Direzione Sanitaria il nominativo del dirigente medico che li dovrà sostituire in caso di assenza o impedimento, individuato nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell’ articolo 18 del CCNL. Analogamente procederanno i Direttori di Dipartimento per le proprie competenze. Nell’ipotesi in cui ciò non avvenisse entro i termini indicati sarà il Direttore Generale a provvedere alle nomine, con gli stessi criteri di cui al comma citato. Nelle UU.OO. a direzione Universitaria con organico medico di tipo misto è garantita parità di accesso alla funzione superiore tra personale medico e personale universitario. Ai fini di cui al presente articolo la valutazione comparata del curriculum di cui all’art. 18 del CCNL deve essere effettuata in relazione alle attività assistenziali. In ogni caso la nomina dovrà avere la forma scritta e contenere adeguate motivazioni. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del dirigente di struttura complessa le modalità della temporanea sostituzione e la sua durata, come indicata dal comma 4 dell’art. 18 del CCNL, saranno oggetto di informativa sindacale. L’individuazione di altro dirigente in conformità a quanto previsto dal comma 8 del citato articolo potrà avvenire solo in caso di impossibilità di applicazione dei commi precedenti e se il fondo di cui al comma seguente non presenta adeguata disponibilità. Alla corresponsione della indennità determinata dal comma 7 dell’art.18 si provvederà con i fondi previsti dall’art. 52 comma 2 lettera b per tutta la durata della sostituzione. ART. 13 Mobilità Fermo restante la normativa vigente per ciò che attiene alla mobilità esterna la mobilità interna continua ad essere disciplinata dall’art. 81 del DPR 384\90 in quanto non disattivato. La mobilità nell’ambito dell’Azienda può essere: ordinaria, d’urgenza, d’ufficio. A) La mobilità ordinaria per la disciplina di appartenenza può avvenire :
Il dirigente trasferito per propria scelta non può presentare nuova domanda di mobilità prima di 3 anni
Ai sensi del comma 2 dell’art.33 del CCNL 1994-97 viene costituito un apposito fondo per finanziare l’istituto di cui al presente articolo. L’entità di tale fondo, comunque non inferiore all’1% del monte retributivo 1999 come da indicazioni del Ministero Funzione Pubblica n.14 del 24\4\1995, viene comunicata alle OO.SS. nella sessione di bilancio all’inizio di ciascun anno solare. Le eventuali somme residue (a fine anno) vengano utilizzate per la informatizzazione delle biblioteche e per l’accesso on line alle più importanti riviste mediche. L’azienda si impegna a divenire soggetto attivo nei programmi formativi nazionali/regionali atti a consentire l’aggiornamento anche a distanza, con concessione di crediti formativi. L’Azienda si impegna altresì a comunicare le proprie linee strategiche in tema di formazione e aggiornamento entro il 28/02 di ogni anno solare, ai sensi dell’art. 4, lett. c), del CCNL, e di concordare le modalità operative anche in relazione alle variazioni normative intervenute in materia. Le ore settimanali finalizzate all’aggiornamento possono essere utilizzate in maniera cumulativa , in aggiunta al periodo di congedo straordinario, per un totale di 30 giorni lavorativi all’anno ( 15 giorni per i Medici a T.D.). L’aggiornamento obbligatorio viene svolto durante l’orario di servizio rispettando il principio delle pari opportunità. Il Dirigente Medico interessato presenterà una relazione scritta sui contenuti dell’aggiornamento entro 15 giorni dalla conclusione dello stesso. Analogamente si procede in caso di aggiornamento facoltativo praticato con il contributo economico dell’Azienda. ART.15 Innovazioni, Riorganizzazioni, Esternalizzazioni Formano oggetto di informativa preventiva e di eventuale successiva contrattazione:
Prima di ipotizzare l’esternalizzazione di attività mediche, andranno esperiti tentativi di soluzione all’interno dell’ Azienda mediante l’adozione di meccanismi incentivanti (incentivazioni vere e proprie, pagamento a forfait, pagamento per obiettivi, libera professione individuale o d’azienda) a favore del personale medico dipendente già in servizio, dando piena applicazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 55, comma 2, del CCNL. ART. 16 Servizio di guardia e reperibilità L’orario settimanale di lavoro per i medici titolari di uno degli incarichi di cui all’art.27, comma 1,lett.b,c,d è stabilito in 38 ore settimanali di cui 4 destinate ad attività non assistenziali. I dirigenti titolari di un incarico di cui all’art.27,comma 1,lett.a articolano il proprio orario in relazione alla attività svolta, ai programmi concordati da realizzare, alle specifiche funzioni loro assegnate. Ogni dirigente medico non può svolgere più di 10 turni di reperibilità al mese, ferma restando la previsione di una equa ripartizione dei turni stessi. Le parti si impegnano ad approfondire le problematiche della guardia medica notturna in apposito e separato incontro da tenersi su richiesta di una delle stesse entro 60 giorni dalla firma del C.A.I. Le indennità per lavoro notturno e festivo saranno ridefinite in sede di determinazione del fondo ex art.51 (anno 2001) nell’apposita sessione di bilancio di cui al successivo articolo 19. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE ART.17 ATTRIBUZIONE PROVENTI LIBERA PROFESSIONE In ottemperanza a quanto previsto dall’art.57 lettera "i" del CCNL le parti convengono di costituire tramite accantonamento di una percentuale pari al 5% della massa di tutti i proventi di dell’attività libera professionale al netto delle quote a favore della Azienda un fondo aziendale da destinare alla perequazione. Tale fondo è destinato ai dirigenti medici che abbiano, alla data di approvazione del presento contratto integrativo aziendale, attivato l’attività libero professionale presso il competente ufficio di questa Azienda senza aver raggiunto, alla fine dell’anno solare, il fatturato minimo derivante dall’applicazione dei seguenti criteri. Alla fine di ciascun anno solare verrà definito nel suo ammontare il fondo in questione e si procederà alla individuazione della quota spettante attraverso la suddivisione del totale fondo per il numero di soggetti compresi tra chi non ha effettuato prestazioni e coloro che si attesteranno, nell’importo complessivo percepito, a quella quota che consente di ripartire teoricamente l’intero fondo. Considerato quindi che la quota spettante sarà intera per coloro che non avranno effettuato alcuna prestazione e ridotta per il restante personale sino al raggiungimento della quota minima definita, l’eventuale residuo del fondo verrà utilizzato sulla base delle indicazioni che la trattativa aziendale vorrà adottare. La quota unitaria da attribuire viene definita nel limite del 50% di quella individuata con la suddetta procedura. Le modalità di attribuzione possono essere modificate nella sessione di bilancio prevista all’inizio di ogni anno solare. ART.18 Commissione Paritetica per la Attività Libero- Professionale Intramoenia Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica composta da n. 3 membri di designazione sindacale ed altrettanti di designazione dell’Azienda. Compiti della Commissione sono i seguenti: - accertamento dei volumi di attività - esame di eventuali problematiche connesse alla applicazione dei regolamenti - formulazione di proposte organizzative - parere congruità spazi - approvazione richieste di modifiche del tariffario - approvazione richieste di modifiche orari e\o sedi - approvazione richieste di inserimento di nuove prestazioni - esame proposte di articolazione di quote tra Dirigente Medico e\o équipes ed Azienda - approvazione richieste di attività allargata proposta di sanzioni per violazioni del Regolamento Aziendale ART.19 Sessione di Bilancio L’individuazione e l’utilizzo delle risorse economiche è determinato con cadenza annuale in apposita sessione di bilancio entro il 31\1 di ogni anno di validità del presente contratto attraverso la verifica della costituzione dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 del CCNL, e le decisioni sulle le loro modalità di impiego e sulle modalità di attribuzione del fondo di perequazione di cui all’art 16 del CAI. ART. 20 Per tutto quanto non previsto dal presente CAI le parti concordano di fare riferimento a quanto disciplinato dal CCNL 8\6\2000. Entro sei mesi dalla firma le parti si impegnano ad una verifica dello stato di attuazione ed a procedere in tal senso con cadenza semestrale. ART.21 Le parti approvano la costituzione dei Fondi di cui agli art.50,51 e 52 del CCNL come esplicitata nello specifico allegato. La costituzione dei Fondi per l’anno 2001 sarà discussa in apposita sessione all’inizio dell’anno di riferimento. Il fondo di cui all’art.50 per l’anno 2000 viene utilizzato rivalutando il valore punto degli incarichi dirigenziali in vigore data del 31.12.2000 e corrispondendo relativo conguaglio entro il 28.2.2001. Eventuali risparmi accertati a consuntivo del fondo ex art.51 per l’anno 2000 e del fondo ex art.52 per gli anni 1998,1999 e 2000 saranno ripartiti come salario di risultato tra gli aventi diritto per ciascun anno di riferimento entro il 31\3\2001.
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