SISTEMA DI PREVIDENZA DEI MEDICI DEL SSN AGGIORNAMENTI
Il sistema di previdenza per i medici ospedalieri o dipendenti dalle ASL iscritti alla ex Cassa pensioni Sanitari, ormai da qualche anno confluita nell’INPDAP, era in grado di assicurare al medico con 40 anni di servizio utile una rendita pensionistica uguale all’ultima retribuzione percepita o addirittura maggiore nel suo ammontare netto, perché non diminuita più dalle trattenute previdenziali gravanti invece sullo stipendio di attività.Sono pertanto legittime le preoccupazioni della categoria medico dipendente che ,anche per grande iniziativa della CIMO-ASMD , renderà necessario inserire nella struttura retributiva del Contratto nazionale 2002-2005 di prossima approvazione, e precisamente nel tabellare voci “accessorie”quali in primis la retribuzione di risultato .Questa voce salariale , con decorrenza 31/12/2003, vedrà in buona misura percentuale un pieno riconoscimento dal punto di vista pensionistico.Di questa circostanza e di eventuali novità in tema di previdenza complementare o TFR ci riserviamo di darne conto in successivi approfondimenti. Ricordiamo dunque per i colleghi più disattenti come già dal 1992, a partire dal Dlegvo503/92( riforma Amato) e, negli anni successivi con numerose leggi finanziarie e in particolare con l’introduzione attraverso la legge 335/1995 (la riforma Dini) del metodo di calcolo contributivo, al sistema previdenziale( della ex CPS) sono state apportate una serie di modifiche che escludono ormai la possibilità di raggiungere pensioni pari al 100% della retribuzione. Da anni assistiamo ad interventi legislativi con misure progressivamente riduttive della pensione futura e dirette purtroppo all’omogeneizzazione con l’INPS, alla cui completa parificazione il sistema giungerà dopo un lungo periodo transitorio,per ora fissato intorno al 2030 (rimarrà solo il sistema contributivo). I medici ospedalieri per ora cercheranno comunque di mantenere, anche se con progressivi e graduali cedimenti, alcune delle più vantaggiose prerogative precedenti. L’ultima riforma pensionistica (Legge Delega Maroni ) L. 243/2004 determinerà dal 1° gennaio 2008 importanti modificazioni in termini di requisiti per il trattamento che per quanto attiene alla piena possibilità di cumulo sarà consentito ,a prescindere dall’età,solo a coloro che possiedano i 40 anni effettivi(compresi i riscatti) di contribuzione utile. Negli altri casi salvo per età oltre i 60 anni( 61 dal 2010 in aumento progressivamente) nelle ipotesi di sommatoria alternativa (MINIMALE di 35 anni contributivi con età attuale di 57 anni e di 60 dal 2008 ecc..) non sarà più possibile acquisire un trattamento pensionistico anticipato(pensioni di “anzianità”) . Inoltre in materia di cumulo pensionistico, la Riforma Maroni con il 01/01/2008 non consentirà più i requisiti provvisori,ex lege 289/2002, dei 58 anni di età uniti ai 37 anni di contribuzione .Questo sarà pertanto,come già detto, limitato ( comunque con ulteriori ipotizzabili modifiche correlate alle”finestre “ ridotte a 2 eo differimenti di uscita) a coloro che godano dei 40 anni contributivi,a prescindere dall’età o ai suddetti requisiti congiunti.Resta ferma la pensione di vecchiaia acquisibile per i medici donne a 60 anni o per gli uomini ai 65 anni ,con minimo contributivo di 20 anni di versamenti ,requisito non così semplicissimo per dirigenti del SSN che purtroppo spesso accedono ad un primo rapporto , non definibile“atipico”,intorno ai 38-40 anni di età!!
Il sistema di calcolo della pensione cosiddetto retributivo (perché basato appunto sulla retribuzione di attività) è stato conservato nei confronti di coloro che ad una certa data avevano già maturato un consistente numero di anni di anzianità contributiva, ma una serie di modifiche che hanno già ridotto e ridurranno ancora, gradualmente, l’entità della rendita pensionistica conseguibile, rispetto al 100% prima previsto.
Queste dunque le ipotesi di calcolo dei sistemi pensionistici derivanti dalle sopracitate disposizioni legislative tuttora vigenti :
:
Pensione calcolata con |
Anni di servizio effettivo o riscattato degli iscritti |
sistema retributivo integrale |
Per gli iscritti con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 (anzianità di servizio o riscattata anteriore al 31.12.1977) |
sistema misto retributivo - contributivo |
Per gli iscritti con meno di 18 anni al 31.12.1995 (anzianità di servizio o riscattata successiva al 31.12.1977): retributivo per gli anni precedenti il 1996, contributivo per gli anni successivi |
sistema esclusivamente contributivo |
Per i nuovi assunti a partire dal 1.1.1996 (senza precedente anzianità contributiva utile) |
Pensioni a calcolo esclusivamente retributivo.
In base alle modifiche apportate soprattutto dalla riforma Amato (D.Leg.vo 503/1992), il trattamento pensionistico determinato con il metodo retributivo si applica in modo che la pensione sia calcolata in due quote:
· una prima quota di pensione (A), per tutti gli anni di anzianità utili collocabili entro il 31.12.1992, determinata in base all’ultima retribuzione percepita alla cessazione dell’attività, costituita dagli emolumenti fondamentali (stipendio, RIA, indennità integrativa speciale, indennità di specificità medica, indennità di esclusività, retribuzione di posizione minima e variabile aziendale);
· una seconda quota di pensione (B), per gli anni successivi, a partire dal 1993, determinata, a regime, in base alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni precedenti la cessazione del servizio, comprendenti, oltre al trattamento retributivo fondamentale, tutte le eventuali altre voci retributive accessorie che dal 1995 vengono assoggettate obbligatoriamente a contribuzione. .Alla media decennale si arriverà comunque dall’ottobre 2008, perché apposite norme transitorie hanno previsto un percorso molto graduale verso la media decennale: attualmente la retribuzione media è calcolata su circa 7 anni e 4 mesi, crescenti in futuro di 2 mesi ogni 3.
La percentuale della retribuzione ultima e media, spettante per gli anni di anzianità utili, sia di servizio sia di riscatto, relativi a ciascuna quota, collocabili entro il 1995, è determinata in base alle aliquote fissate dalla tabella A allegata alla legge 965/1965 (che, fino al 1992, per 40 anni utili, garantiva il 100%); per gli anni di anzianità successivi al 1995, l’aliquota o rendimento pensionistico (che, come si evince dall’estratto della tabella A sottoriportata, poteva raggiungere valori annui del 3 o del 3,5%), non può essere superiore al 2% ad anno, cioè allo stesso rendimento riconosciuto nel sistema previdenziale dell’INPS.
Un ulteriore elemento di compressione dei trattamenti previdenziali calcolati con il sistema retributivo, è costituito dall’introduzione, nella determinazione della quota B di pensione, del cosiddetto tetto pensionistico. La retribuzione media pensionabile della seconda quota di pensione, per l fasce reddituali ,è correlata ai limiti annuali di retribuzione pensionabile fissato per l’INPS e viene infatti assoggettata a riduzioni gradualmente e progressivamente più elevate.Per l’anno 2005 la Circolare INPS n.54 del 25 marzo u.s. ha fissato tale tetto in euro 38.641,00. Per fortuna, poiché l’applicazione del tetto riguarda soltanto la quota B e non la quota A, gli effetti riduttivi sulla pensione, effettivamente più marcati soltanto dal 1998, sono graduali e progressivamente proporzionali al crescere del peso di questa seconda quota.
Un esempio: medico ospedaliero che al 31 dicembre del 2005 cesserà l’attività con una anzianità contributiva effettiva e riscattata di 40 anni. Egli maturerà una pensione articolata in due quote, ma la seconda quota, per la diversa incidenza del tetto pensionistico, sarà in realtà costituita da due sotto-quote:
· quota A, per l’anzianità dal 1964 al 1992 ( 29 anni) pari al 64,8% della retribuzione ultima (v. tabella A);
· quota B1 per i 5 anni di servizio dal 1993 al 1997 pari all’12,4% della retribuzione media degli ultimi 6 anni e 10 mesi (8,4 % come differenza tra il 64,8% dei primi 29 anni ed il 73,2% spettante per 32 anni, secondo la tabella A, più un 2% ad anno per i due anni 1996 e 1997);
· quota B2, in ragione del 2% ad anno per gli 8 anni dal 1998 al 2005, pari al 16%
Ipotizziamo che la retribuzione annua percepita da tale medico alla cessazione del servizio risulti di € 75.000,00 lordi e che invece la media delle retribuzioni rivalutate relative agli ultimi 7 anni e 9 mesi (cioè da marzo 1997 a dicembre 2005 ) risulti pari a € 71.000 lordi.
Quest’ultima retribuzione media, per effetto delle penalizzazioni derivanti dal tetto pensionistico oggi vigente, si ridurrà a euro 70.786,60 per la quota di pensione B1 (riduzione blanda, inferiore all’1%) ed a euro 59100,20 per la quota di pensione B2 (riduzione più incisiva del tetto pensionistico, pari a circa il 17%)
La pensione liquidata in concreto, al lordo delle tasse, sarebbe quindi la seguente:
Quota A (anni fino al 1992) |
64,8% di 75.000,00 euro |
= € 48.600,00 |
Quota B1 (anni dal 1993 al 1997) |
12,4% di 70.786,60 euro |
= € 8.777,54 |
Quota B2 (anni dal 1998 al 2005) |
16% di 59120,00 euro |
= € 9459,20 |
Pensione complessiva annua lorda |
|
€ 66836,00 |
Rispetto alla retribuzione fruita alla cessazione del servizio (euro 75.000,00), tale pensione risulterà pari a circa l’79,8% e perdita quindi di circa 20 punti percentuali rispetto al 100% assicurato dal sistema ex CPS fino al 1992 con 40 anni di servizio.E’ facile intuire come progressivamente il rendimento pensionistico dei medici ,in particolare degli assunti a sistema misto post.-1995 ,entro una quindicina di anni non arriverà al 50% dell’ultima retribuzione .Per tale motivo si assisterà ad un progressivo passaggio del TFR ,per i neo assunti,a quote di prevedenza complementare necessariamente integrativa rispetto a simili rendimenti che
ormai saranno sovrapponibili al rendimento del sistema contributivo INPS .A quel punto la tarda età di accesso a sevizio per un medico specializzato dipendente renderà opportuna ed indifferibile una possibile“totalizzazione” con l’altra contribuzione ENPAM per salvaguardare una dignità pensionistica del professionista medico al termine di una faticosa carriera.
Pensioni a calcolo esclusivamente contributivo
La minore resa del metodo di calcolo contributivo rispetto al retributivo deriva dal fatto che la pensione è determinata in base alla consistenza dei contributi storicamente versati per l’iscritto durante l’intera vita lavorativa, sia pure rivalutati, e non sulla retribuzione finale o comunque media dell’ultimo periodo di attività (certamente più elevata di quella mediamente percepita durante l’intero servizio). C’è inoltre da considerare l’incidenza che ha sulla misura della quota di pensione attribuita con tale metodo, la minore o maggiore percentuale di calcolo applicata in funzione dell’età posseduta dall’iscritto al momento del pensionamento e che tiene conto sostanzialmente della maggiore o minore durata che la rendita potrà avere nel tempo
Se ipotizziamo che un medico abbia percepito per 40 anni, a moneta costante, uno stipendio annuo complessivo di 50.000,00 euro lordi e che per tale stipendio siano stati accantonati contributi del 33%, per complessivi euro 660.000,00 (16.500,00 euro all’anno per 40 anni), la pensione annua lorda calcolata col metodo contributivo sarà di circa 40.500,00 euro (6,136% di 660.000,00 euro) se il medico ha 65 anni al momento del pensionamento, ma di circa il 23% in meno se il medico ha 57 anni (4,72% di 660.000,00 euro, pari a euro 31.200,00).
Pensioni a calcolo misto retributivo-contributivo
Nei casi di calcolo misto retributivo-contributivo (quando al 31 dicembre 1995 gli anni di contribuzione utili sono meno di 18), le pensioni saranno formate dalle due quote a calcolo retributivo, A e B (rispettivamente per gli anni fino al 1995) e da una terza quota per gli anni dal 1996 in poi, determinata quest’ultima con il metodo di calcolo contributivo.
Queste pensioni a calcolo misto sono naturalmente destinate ad aumentare con il passare degli anni ed il contributivo entro il 2025-2030 , soppianterà il retributivo ,omogeneizzando l’INPDAP all’INPS:
Calcolo retributivo |
||||||
anni anzianità |
aliquota % |
anni anzianità |
aliquota % |
anni anzianità |
aliquota % |
|
15 |
37,50% |
24 |
52,80% |
33 |
76,20% |
|
16 |
38,80% |
25 |
55,00% |
34 |
79,30% |
|
17 |
40,20% |
26 |
57,30% |
35 |
82,50% |
|
18 |
41,70% |
27 |
59,70% |
36 |
85,80% |
|
19 |
43,30% |
28 |
62,20% |
37 |
89,20% |
|
20 |
45,00% |
29 |
64,80% |
38 |
92,70% |
|
21 |
46,80% |
30 |
67,50% |
39 |
96,30% |
|
22 |
48,70% |
31 |
70,30% |
40 |
100,00% |
|
23 |
50,70% |
32 |
73,20% |
|
|
|
La tabella stabilisce per le pensioni a calcolo retributivo la percentuale di pensione spettante per gli anni utili fino al 31 dicembre 1994. Alla percentuale raggiunta per gli anni maturati fino a tale data, si aggiunge dal 1995, per ogni anno ulteriore di anzianità, un 2% ad anno |
Calcolo contributivo - per gli assunti dal 1° gennaio 1996 - Tabella allegata alla legge 335/1995 - Coefficienti di trasformazione in pensione del montante contributivo accumulato |
||||||||||||
mesi |
||||||||||||
anni |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
57 |
4,720 |
4,731 |
4,742 |
4,753 |
4,764 |
4,775 |
4,786 |
4,797 |
4,808 |
4,819 |
4,830 |
4,841 |
58 |
4,860 |
4,872 |
4,884 |
4,896 |
4,908 |
4,920 |
4,932 |
4,944 |
4,956 |
4,968 |
4,980 |
4,992 |
59 |
5,006 |
5,019 |
5,032 |
5,045 |
5,058 |
5,071 |
5,084 |
5,097 |
5,110 |
5,123 |
5,136 |
5,149 |
60 |
5,163 |
5,177 |
5,191 |
5,205 |
5,219 |
5,233 |
5,247 |
5,261 |
5,275 |
5,289 |
5,303 |
5,317 |
61 |
5,334 |
5,349 |
5,364 |
5,379 |
5,394 |
5,409 |
5,424 |
5,439 |
5,454 |
5,469 |
5,484 |
5,499 |
62 |
5,514 |
5,530 |
5,546 |
5,562 |
5,578 |
5,594 |
5,610 |
5,626 |
5,642 |
5,658 |
5,674 |
5,690 |
63 |
5,706 |
5,723 |
5,740 |
5,757 |
5,774 |
5,791 |
5,808 |
5,825 |
5,842 |
5,859 |
5,876 |
5,893 |
64 |
5,911 |
5,929 |
5,947 |
5,965 |
5,983 |
6,001 |
6,019 |
6,037 |
6,055 |
6,073 |
6,091 |
6,109 |
65 |
6,136 |
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RIELABORAZIONE DR.LUCIANO MULAS PER CIMO-ASMD
In parte tratto da PAOLO QUARTO DEL 2003