STATUTO CIMO-ASMD
Art.1 Denominazione e rappresentatività
- La CIMO-ASMD (Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri - Associazione Sindacale Medici Dirigenti) rappresenta sindacalmente i medici chirurghi, i medici veterinari e gli odontoiatri a rapporto di dipendenza, o altro rapporto comunque contrattualizzato, presso le aziende sanitarie od ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti di ricerca, l'Università e tutte le altre Istituzioni sanitarie e non, pubbliche o private (accreditate o non), iscritti ai sensi del presente Statuto, senza distinzione di livello o qualifica, specialità, tipologia di rapporto di lavoro e ne tutela i relativi diritti.
Art.2 Sede
- La sede legale della CIMO-ASMD coincide con la sede nazionale dell'Associazione in Roma.
Art.3 Scopi
- La CIMO-ASMD è apartitica, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
a) promuovere e sostenere in primo luogo l'unità di tutti i medici, onde conferire maggiore forza sindacale all'intera categoria;
b) coordinare l'attività degli Organi periferici dell'Associazione, sostenendo la loro azione sindacale relativamente ai problemi di carattere locale in armonia con gli orientamenti assunti dagli Organi nazionali;
c) promuovere le azioni sindacali di comune interesse e le iniziative atte a valorizzare la professionalità del medico, sia mediante la tutela del suo stato giuridico ed economico che attraverso un responsabile impegno volto a realizzare seri, puntuali e capillari programmi di aggiornamento e qualificazione medica permanente;
d) assumere tutte le opportune iniziative onde favorire il più corretto inserimento dei giovani medici nell'ambito della professione e dei servizi sanitari, pubblici e non;
e) favorire e promuovere il collegamento con le altre Organizzazioni sindacali mediche libere e rappresentative, nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali, allo scopo di raggiungere l'unità dei medici partecipando all'uopo ad Organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero aderendo, o promuovendo la costituzione e l'adesione, anche per la miglior tutela del ruolo sociale, professionale e dirigenziale del medico, ad aggregazioni pattizie, di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con quelle del presente Statuto;
f) mantenere opportuni collegamenti con la F.N.O.M.Ce.O. al fine di tutelare la professionalità e la deontologia medica;
g) fornire ai propri iscritti servizi di assistenza e di tutela, nonché‚ alla propria struttura organizzativa i necessari supporti tecnici e gestionali, attraverso i più adeguati strumenti individuati dagli Organi centrali e le cui finalità non contrastino con i precedenti scopi sociali.
- Per il perseguimento degli scopi sociali e per le finalità elencate al comma precedente, la CIMO-ASMD, attraverso i suoi Organi centrali, può sviluppare ogni più opportuna iniziativa sintonica con gli scopi statutari e, in particolare, dare vita, partecipare o aderire ad Organismi, autonomi rispetto ad essa, senza scopo di lucro o anche a struttura societaria e di carattere non sindacale, quand'anche siano previsti investimenti di capitale, ed alla cui amministrazione e/o controllo siano designati, avuto riguardo agli impegni assunti, propri Rappresentanti.
Art.4 Adesioni
- Possono aderire personalmente alla CIMO-ASMD tutti i medici, medici veterinari e odontoiatri i cui all'art.1, che ne facciano domanda e ne accettino le norme statutarie. Sono ammesse adesioni alla CIMO-ASMD, nella forma dell'affiliazione, di gruppi di medici, tra loro aggregati. Il Comitato centrale decide, a maggioranza assoluta, se accogliere o respingere eventuali domande di affiliazione e ne fissa le condizioni.
- Possono mantenere l'adesione alla CIMO-ASMD i medici già iscritti e collocati in quiescenza o in aspettativa senza assegni, cui è consentito altresì, ove eletti a cariche centrali, di terminare il mandato quando la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga nel corso del mandato stesso. In caso di recesso aziendale per giusta causa, l'iscritto può mantenere l'adesione, ma cessa di diritto dalla eventuale carica elettiva, salvo diversa determinazione dell'Organo elettivo competente.
- Possono, altresì, aderire alla CIMO-ASMD, oltre ai medici di cui all'art.1, anche i medici in formazione specialistica e quelli non ancora strutturati a condizione che operino ufficialmente nei servizi sanitari pubblici e privati, come descritti al precedente art.1.
- Gli iscritti collocati in quiescenza, i medici in formazione specialistica e quelli non strutturati partecipano alla vita associativa ma non hanno diritto di voto, né poteri di conferire o di esercitare deleghe, e non possono essere eletti a ricoprire cariche sociali all'interno della CIMO-ASMD, salve espresse deroghe statutarie. Limitatamente agli iscritti collocati in quiescenza è ammesso l'esercizio del diritto di voto per le questioni che interessino la materia previdenziale e quelle alla stessa connesse. I titolari di cariche elettive, di cui al comma due, mantengono le prerogative connesse alla carica fino alla scadenza del mandato.
- Possono aderire alla CIMO-ASMD, in qualità di "simpatizzanti", anche gli studenti di medicina e chirurgia, medicina veterinaria e odontoiatria, mediante versamento annuale alla Segreteria regionale competente, secondo la sede della Facoltà… universitaria frequentata, di una quota simbolica, come deliberata dal Comitato centrale. Essi possono partecipare, in numero massimo di due unità, alle riunioni degli Organismi periferici CIMO-ASMD in qualità di uditori o per proporre analisi e ipotesi di soluzione sulle problematiche di settore.
Art.5
Struttura della Associazione
- La CIMO-ASMD si articola in:
- Sezioni periferiche (di azienda sanitaria locale od ospedaliera autonoma, di base);
- Sezioni provinciali;
- Federazioni regionali.
- Sono Organi periferici della CIMO-ASMD:
- le Assemblee delle Sezioni periferiche;
- i Segretari delle Sezioni periferiche;
- il Consiglio provinciale;
- il Segretario provinciale;
- il Consiglio regionale;
- il Segretario regionale
- Sono Organi centrali della CIMO-ASMD:
- il Presidente;
- il Consiglio nazionale;
- il Comitato centrale;
- il Consiglio di Presidenza;
- la Consulta delle Regioni; - il Collegio nazionale dei Probiviri;
- il Collegio nazionale dei Revisori dei conti.
Art.6
Durata delle cariche, elezioni, deleghe
- Ogni carica, sia individuale che collegiale, a livello periferico come centrale, ha durata triennale, salvo dimissione del titolare, perdita delle condizioni di eleggibilità, eccetto quanto espressamente previsto in deroga dallo Statuto, oppure in seguito a mozione di sfiducia, espressa in modo palese e votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, da parte dell'Organo cui compete di conferire la carica.
- La mozione di sfiducia deve essere motivata, essere sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed essere inserita nell'ordine del giorno di una seduta straordinaria da tenere entro trenta giorni dalla presentazione della mozione stessa.
- Le riunioni degli Organi collegiali periferici sono valide in prima convocazione, se vi partecipano, direttamente o per delega, almeno la metà più uno degli aventi titolo. In seconda convocazione deliberano validamente a maggioranza dei votanti.
- Le elezioni alle cariche di Presidente e vice Presidente vicario, di Segretario delle Sezioni periferiche, di Segretario provinciale, di Segretario regionale devono svolgersi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, con un ballottaggio tra i primi due votati della seconda alla eventuale terza votazione. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla CIMO-ASMD o, in difetto, il più anziano di età.
- Le elezioni a tutte le altre cariche devono svolgersi sempre a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti si applicano i criteri di cui all'ultimo alinea del comma precedente.
- Nelle riunioni degli Organi collegiali, escluso il Comitato centrale ed il Consiglio di Presidenza dove non sono ammesse deleghe, ciascun Componente può disporre di una sola delega.
- Le deleghe devono essere rilasciate in forma scritta.
- La decadenza dei Consiglieri Nazionali, Regionali, Provinciali ed Aziendali, a seguito della perdita delle condizioni di eleggibilità relativa al numero di iscritti alla sezione, viene accertata, nei termini di cui all’art.15 comma 6, dal Segretario Nazionale Organizzativo e da questi comunicata al Segretario Provinciale e Regionale. Viene dichiarato decaduto l’ultimo consigliere eletto, oppure, a parità di data, il consigliere meno votato o, a parità di voti, il più giovane come iscrizione CIMO. Se nel triennio di validità dell’elezione viene recuperato il numero di iscritti previsto, il consigliere decaduto viene reintegrato automaticamente.
- Qualora, nel triennio dall’elezione del Segretario, la Sezione periferica o provinciale, previo accertamento nei termini di cui all’art. 16 comma 6, acquisisca il diritto ad ulteriori consiglieri, si procede all’elezione degli stessi, la durata del cui incarico termina, salvo la decadenza di cui al comma 8, con quella residua del mandato ordinario del relativo segretario. La verifica sulla decadenza viene fatta con i meccanismi di cui al comma 8.
Art.7
Sezioni periferiche (di azienda sanitaria od ospedaliera autonoma, di base)
- La Sezione aziendale è costituita da tutti gli iscritti CIMO-ASMD appartenenti alla relativa azienda (azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera autonoma, istituto di ricovero e cura, altre istituzioni sanitarie pubbliche o private, accreditate o non). Essa è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti.
- Qualora nella azienda sanitaria locale od ospedaliera autonoma siano ricompresi più presidi ospedalieri, o più settori di attività medica specificamente organizzati ai sensi delle vigenti leggi regionali, ciascuna di tali strutture, che conti almeno sei iscritti, costituisce una propria Sezione di base (di attività territoriale, di presidio ospedaliero, ecc.), la cui Assemblea elegge i propri Organi con le modalità di cui al successivo comma tre. Nel caso in cui le singole strutture non raggiungano i sei iscritti, può costituirsi una Sezione di base aggregando tra loro i medici dirigenti operanti in strutture omogenee (territoriali o di presidi ospedalieri). Quando anche nell'ipotesi anzidetta non si raggiunga il limite minimo dei sei iscritti, si dà luogo alla costituzione della sola Sezione aziendale.
- Le Assemblee degli iscritti delle Sezioni aziendali, o delle Sezioni di base, eleggono, con le modalità di cui al quarto comma dell'art.6, il Segretario della rispettiva Sezione e, con le modalità di cui al comma quinto dell'art.6, il Vice Segretario e un numero di Consiglieri, compresi il Segretario ed il Vice Segretario, pari a uno ogni dieci iscritti o frazione di dieci superiore a cinque. Il primo Consigliere, oltre al Segretario, è eletto ove la Sezione raggiunga almeno sedici iscritti.
- In presenza di più Sezioni di base all'interno della stessa Sezione aziendale (di azienda sanitaria od ospedaliera autonoma), i Segretari ed i Consiglieri delle Sezioni di base eleggono il Segretario della Sezione aziendale scegliendolo preferenzialmente tra i Segretari delle Sezioni di base.
- I Segretari delle Sezioni aziendali e di base esprimono i voti dei rispettivi Consiglieri regolarmente convocati ed eventualmente assenti. Ogni Consigliere presente può esprimere, oltre al proprio voto, un solo altro voto per delega.
- I Segretari aziendali, i Segretari delle eventuali Sezioni di base ed i rispettivi Consiglieri eletti nelle Sezioni periferiche sono membri del Consiglio provinciale e quindi in tale ambito sono qualificati come Consiglieri provinciali.
- I Segretari delle Sezioni periferiche convocano l'assemblea degli iscritti della propria Sezione almeno due volte l'anno ed almeno quattro volte l'anno i rispettivi Consiglieri.
- I Segretari delle Sezioni periferiche affrontano con la massima collegialità le problematiche sindacali, specie quelle relative alla negoziazione ed applicazione decentrate dei contratti collettivi nazionali pattuiti.
- Qualora in ambito provinciale esista una unica Sezione aziendale, essa coincide con la Sezione provinciale ed il suo Segretario può cumulare la carica di Segretario provinciale.
Art.8
Sezioni provinciali
- La Sezione provinciale è costituita dalle Sezioni periferiche comprese in tutto o in prevalenza nel territorio provinciale: in caso di insufficienza del criterio di appartenenza, decide il Comitato centrale su proposta motivata del Consiglio regionale. Essa è retta da un Segretario provinciale che, per ciò stesso, diventa componente del Consiglio e che la rappresenta a tutti gli effetti.
- Il Consiglio provinciale è composto secondo le previsioni dell'art.7 con l'aggiunta, senza diritto di voto, dei membri del Comitato centrale, dei Consiglieri regionali e nazionali residenti in provincia.
- Esso elegge in ogni caso il Segretario provinciale, il vice Segretario provinciale vicario ed il Tesoriere provinciale. Elegge, inoltre, un numero di Consiglieri regionali in ragione complessiva, compresi il Segretario provinciale - membro di diritto del Consiglio regionale - ed il vice Segretario provinciale vicario, di uno ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta superiore a venticinque. Il Consiglio provinciale elegge, infine, Consiglieri nazionali in ragione complessiva, compreso il Segretario provinciale - membro di diritto del Consiglio nazionale - di uno ogni cento iscritti o frazione di cento superiore a venticinque.
- Tutti gli eletti hanno il compito di informazione e coordinamento per le attività che richiedono l'intervento di tutte o di parte delle Sezioni della relativa provincia.
- Il Segretario provinciale convoca in via ordinaria il Consiglio provinciale almeno due volte l'anno.
- Il Segretario ed il Tesoriere provinciali sono solidalmente e direttamente responsabili della gestione dei fondi e delle dotazioni della Associazione assegnati alla Sezione.
- Il Consiglio provinciale può deliberare di avvalersi di Organi esecutivi ristretti (Giunta, Commissioni, ecc.) purché‚ questi Organi non suppliscano alle funzioni deliberanti del Consiglio o a quelle rappresentative del Segretario provinciale.
Art.9
Federazioni regionali
- Le Federazioni regionali sono costituite dalle Sezioni provinciali comprese nel territorio della Regione. Ogni Federazione regionale è retta da un Segretario regionale che, per ciò stesso, diventa membro del Consiglio e che la rappresenta a tutti gli effetti.
- Il Consiglio regionale è costituito dai Segretari e/o vice Segretari provinciali della Regione e dagli altri Consiglieri regionali di cui all'art.8, dall'eventuale rappresentante dei gruppi omogenei di cui all'art. 21bis, nonché‚ senza diritto di voto, dai membri del Comitato centrale e dai Consiglieri nazionali residenti nella Regione e da un rappresentante degli iscritti pensionati, cooptato dal Consiglio Regionale.
- In Consiglio regionale i Segretari provinciali e/o i loro vice Segretari, nonché‚ gli altri Consiglieri regionali esprimono un numero complessivo di voti per Provincia in ragione di un voto per i primi cinquanta iscritti ed ulteriori voti per ogni altri cinquanta iscritti o frazione superiore a venticinque.
- Il Consiglio regionale elegge il Segretario regionale - membro di diritto del Consiglio nazionale -, due vice Segretari regionali di cui uno vicario, un Segretario amministrativo e tre Revisori dei conti.
- Il Consiglio regionale coordina inoltre l'attività delle Segreterie provinciali ed indirizza l'attività del Segretario regionale sulla quale deve essere aggiornato in apposite riunioni da convocarsi almeno ogni tre mesi.
- Il Consiglio regionale può deliberare di avvalersi di Organi esecutivi ristretti (Giunta, Commissioni, ecc.) purché‚ questi Organi non suppliscano alle funzioni deliberanti del Consiglio o a quelle rappresentative del Segretario regionale.
- Il Segretario Amministrativo Regionale provvede alla riscossione delle quote degli iscritti ed al versamento della quota spettante alla Segreteria nazionale amministrativa. Provvede inoltre all'erogazione di fondi alle Segreterie provinciali attraverso i rispettivi Tesorieri, sulla base di quanto deliberato del Consiglio Regionale in relazione al numero degli iscritti, all’attività sindacale svolta, ed alle spese documentate a tal fine effettuate. Il Segretario Amministrativo Regionale reintegrerà tempestivamente tali fondi dietro documentazione delle spese sostenute e delle giacenze residue complessive.
- Il Segretario amministrativo regionale provvede ad elaborare i bilanci di previsione e consuntivi della propria Regione, che entro il 31 marzo di ogni anno devono essere approvati dal Consiglio Regionale, previo visto dei Revisori dei conti, ed inviati alla Segreteria Amministrativa Nazionale.
- Il Segretario regionale ed il Segretario amministrativo sono solidalmente e direttamente responsabili della gestione dei fondi e delle dotazioni della Associazione riscossi dagli iscritti e di pertinenza della Federazione regionale.
- Il Segretario Regionale provvede a tenere aggiornato l’elenco degli iscritti alla Regione, distinto e separato per le diverse tipologie di iscritti, nonché diviso per sezione (di base, aziendale e provinciale) ed ad inviarne, entro il 28 febbraio di ogni anno, copia al Segretario nazionale organizzativo. Provvede inoltre a mantenere aggiornato l’inventario di tutti i beni della Federazione Regionale. Provvede infine alla ratifica delle cariche delle Sezioni Provinciali e periferiche della Regione e dei Consiglieri regionali, ed al loro tempestivo invio al Segretario Nazionale Organizzativo.
Art.10
Commissariamento
- Il Presidente ha facoltà di conferire ad un iscritto, rispettivamente su richiesta motivata, del Segretario regionale o del Comitato centrale, l'incarico di Commissario straordinario deputato al governo ed alla rappresentanza, delle Sezioni provinciali o delle Federazioni regionali nella fase di costituzione delle medesime e sino all'insediamento dei relativi Organi direttivi, eletti secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento applicativo.
- Il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio di Presidenza e salvo successiva ratifica del Comitato Centrale, ha inoltre la facoltà di conferire ad un iscritto, qualora si verificassero negli organismi di cui all’art. 5 comma 1 del presente Statuto situazioni di mancato funzionamento degli Organi direttivi, di ripetute e gravi irregolarità o carenze nell'operato dei medesimi e di gravi violazioni di norme statutarie, l’incarico di Commissario straordinario dei suddetti organismi.
- Il Segretario Regionale, di concerto con il segretario Provinciale, ha facoltà di conferire ad un iscritto della Regione l'incarico di Commissario straordinario deputato al governo ed alla rappresentanza delle Sezioni periferiche di cui all’art. 7, nella fase di costituzione delle medesime e sino all'insediamento dei relativi Organi direttivi, eletti secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento applicativo.
- La gestione commissariale non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile, ma non nella stessa persona, una sola volta.
Art.11
Presidente
- Il Presidente è il rappresentante legale della CIMO-ASMD nei limiti definiti dallo Statuto e dal Codice civile in materia di Associazioni non riconosciute. E’ eletto dal Consiglio nazionale tra gli iscritti ed è rieleggibile.
- In caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea o su mandato del Presidente stesso, è sostituito dal vice Presidente vicario. In ipotesi di vacanza permanente del posto di Presidente, il vice Presidente vicario convoca entro 30 giorni il Consiglio nazionale in seduta straordinaria per la nomina del nuovo Presidente.
- Esercita in particolare le seguenti attribuzioni:
- presiede il Consiglio nazionale;
- convoca e presiede il Comitato centrale, ne coordina l'attività ed è garante dell'esecuzione delle delibere da esso adottate e solo in caso di necessità ed urgenza assume decisioni di competenza di questo salvo ratifica;
- convoca e presiede il Consiglio di Presidenza;
- presiede la Consulta delle Regioni;
- ha facoltà, previa approvazione del Comitato centrale, di indire referendum scritti da far sottoscrivere ai componenti il Consiglio nazionale;
- vigila sull'osservanza delle norme statutarie, nell'ambito degli indirizzi dati dal Consiglio nazionale e dal Comitato centrale, promuove le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi statutari ed alla migliore organizzazione della Associazione;
- provvede nei modi più opportuni ad informare periodicamente i Dirigenti periferici in merito agli indirizzi di politica sindacale adottati dagli Organi centrali;
- propone al Comitato Centrale gli incarichi funzionali da attribuire ai membri del Consiglio di Presidenza e del Comitato centrale
Art.12
Consiglio nazionale
- Il Consiglio nazionale è il massimo organo deliberante della CIMO-ASMD; stabilisce le linee di indirizzo per la politica sindacale, sanitaria e previdenziale e le direttive per tutte le altre attività della Associazione; autorizza o revoca la costituzione, partecipazione o adesione agli Organismi di cui al precedente art.3, comma due, demandando al Comitato centrale ogni conseguente deliberazione di carattere esecutivo della decisione adottata; delibera su ogni questione non attribuita alle competenze di altri Organi; svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sull'attività degli Organi centrali e decide in modo definitivo su ogni questione sottopostagli.
- Esso è costituito:
a) dai Segretari provinciali e dagli altri Consiglieri nazionali secondo quanto previsto dall'art.8;
b) dai Segretari regionali in quanto tali;
c) dai membri del Comitato centrale in carica;
d) dagli ex Presidenti;
e) dagli iscritti in distacco sindacale per la CIMO-ASMD;
f) dai rappresentanti dei gruppi omogenei secondo quanto previsto dall’art. 23;
g) dal rappresentante degli iscritti in quiescenza.
- Esso elegge tra gli iscritti della Confederazione:
a) il Presidente ed il vice Presidente vicario in elezioni dirette e successive;
b) gli altri 32 membri del Comitato centrale così suddivisi: - 21 membri scelti tra gli iscritti; - 11 membri scelti fra i Segretari regionali;
c) 3 Probiviri;
- Revisori dei conti;
1 Revisore dei conti supplente.
- Le candidature, singole o di lista, devono essere formalizzate dai presentatori, sottoscritte dai candidati per accettazione, esposte dall'inizio del Consiglio nazionale elettivo sino a due ore prima dell'inizio delle rispettive votazioni. Ciascun aspirante non può candidarsi in più di una lista: ogni lista non può contenere un numero di candidati superiore ai membri da eleggere. Potranno essere votati esclusivamente candidati presentati con le predette modalità anche se iscritti in liste diverse.
- I Segretari regionali e provinciali possono essere sostituiti, nell’esercizio delle loro prerogative di rappresentanza e di voto, dai rispettivi vice Segretari vicari senza necessità di delega scritta o da altri iscritti alla Federazione regionale di competenza muniti di delega scritta. In assenza degli alltri Consiglieri nazionali di cui al comma 2 punto a) del presente articolo, i voti relativi sono espressi in Consiglio nazionale dal rispettivo Segretario provinciale ovvero, in mancanza di questi, dal Segretario regionale.
- I Consiglieri Nazionali di cui ai punti c), d) ed e) del comma 2 del presento articolo possono essere rappresentati da altri consiglieri nazionali se destinatari di specifica delega scritta. I Consiglieri Nazionali di cui ai punti f) e g) dello stesso comma possono delegare, in forma scritta, iscritti della stessa categoria che rappresentano.
- L'avviso di convocazione del Consiglio nazionale deve essere inoltrato in forma scritta con preavviso di almeno 15 giorni, deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, deve prevedere una prima ed una seconda convocazione; la seconda convocazione può essere stabilita per lo stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora dalla prima. In caso di particolare urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.
- In seconda convocazione delibera validamente a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero. Tuttavia, qualora il numero dei presenti sia inferiore ad un quarto degli aventi diritto, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Fanno eccezione le votazioni relative alle cariche statutarie per le quali è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto.
Art.13
Comitato centrale
- Il Comitato centrale è l'Organo con funzioni esecutive e di controllo della Associazione.
- E' costituito dal Presidente, dal vice Presidente vicario e dai 32 membri eletti dal Consiglio nazionale.
- Elegge nel proprio ambito due vice Presidenti, il Segretario nazionale organizzativo, quattro vice Segretari nazionali organizzativi, il Segretario amministrativo nazionale ed il vice Segretario amministrativo nazionale.
- Nomina e revoca il Direttore del giornale; designa e revoca gli iscritti per i quali è richiesto il distacco sindacale, nonché i Rappresentanti della CIMO-ASMD negli Organismi di cui all'art.3, comma due; coopta altresì al proprio interno un iscritto in quiescenza cui è affidata la responsabilità del settore specifico, ferme restando le prerogative di cui all'art.4, comma quattro.
- Le riunioni del Comitato centrale devono essere convocate in forma scritta con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi eccezionali di urgenza nei quali il preavviso deve essere comunque di almeno 48 ore. Sono valide le convocazioni a mezzo telefax. E' convocato almeno ogni quattro mesi. Il Comitato Centrale delibera validamente, in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti, qualunque sia il loro numero.
- L'assenza consecutiva, non formalmente e tempestivamente giustificata, a due riunioni del Comitato Centrale determina la decadenza dalla carica. In tale evenienza, previa pronuncia del Comitato stesso, non subentra il primo dei non eletti così come per qualsiasi altro tipo di vacanza definitiva del posto.
- Il Comitato centrale può convocare Congressi aperti a tutti gli iscritti per dibattere ed esaminare problemi di interesse generale.
- Il Comitato centrale approva i bilanci della Associazione; dà indirizzi, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e lo approva, congiuntamente a quello consuntivo dell'anno precedente, entro il 31 marzo dello stesso anno. Dà altresì esecuzione alle deliberazioni del Consiglio nazionale concernenti gli Organismi di cui al precedente art.3, comma due, e provvede su ogni conseguente decisione di carattere esecutivo; svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sull'attività degli Organi periferici; esercita attività di vigilanza e controllo sull'operato dei propri rappresentanti in seno agli stessi Organismi fornendo preventivamente le indicazioni del caso relative a tutti gli atti costituenti straordinaria amministrazione. Spetta anche al Comitato centrale autorizzare il rilascio di garanzie che impegnino direttamente la CIMO-ASMD in favore di Organismi ai quali essa partecipi ovvero nei quali abbia designato propri Rappresentanti.
- Il Comitato Centrale può emanare specifici Regolamenti applicativi del presente Statuto.
- Alle riunioni del Comitato centrale partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, i Probiviri, i Revisori dei conti, l’ultimo ex Presidente, i rappresentanti dei gruppi omogenei di cui all’art. 21 bis se non già rappresentati tra i membri effettivi, il Direttore del giornale o suo delegato, gli iscritti in distacco sindacale, nonché‚ Consulenti ed Esperti incaricati dallo stesso Comitato centrale o dal Presidente.
Art.14
Consiglio di Presidenza
- Il Consiglio di Presidenza è l'Organo esecutivo dell'Associazione, dà esecuzione alle decisioni del Comitato Centrale ed ha competenza a deliberare su questioni amministrative all'interno dei capitoli di bilancio approvati dal Comitato Centrale, ha altresì funzioni consultive nei confronti del Presidente.
- Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal vice Presidente vicario, dai due vice Presidenti, dal Segretario nazionale amministrativo, dal Segretario nazionale organizzativo, dai quattro vice Segretari nazionali organizzativi, dal vice Segretario nazionale amministrativo.
- Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti e devono essere formalizzate.
- Ai verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza hanno libero ed immediato accesso i membri del Comitato centrale aventi diritto di voto.
- Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno per ragioni di urgenza e gravità dei problemi da esaminare senza che ciò costituisca supplenza alle funzioni del Comitato centrale.
- Il Consiglio di Presidenza può richiedere a maggioranza degli aventi diritto di voto al Presidente la convocazione del Comitato centrale ed al Segretario nazionale organizzativo la convocazione del Consiglio nazionale; alle richieste si fa seguito nei successivi 30 giorni.
- Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, Esperti e Consulenti incaricati a maggioranza oppure dal Presidente.
Art.15
Segretario nazionale organizzativo
- Il Segretario nazionale organizzativo assiste e coadiuva il Presidente ed i vice Presidenti nell'espletamento dei loro compiti. Intrattiene i necessari rapporti con i responsabili periferici; vigila sul rispetto delle norme statutarie di carattere organizzativo da parte delle Sezioni provinciali e delle Federazioni regionali, eseguendo i relativi controlli personalmente o a mezzo di proprio delegato scelto tra i dirigenti nazionali della Associazione; svolge tutti i compiti di Segreteria anche relativi al funzionamento del Consiglio nazionale e del Comitato centrale; ratifica le nomine degli organi delle Federazioni Regionali e dei Consiglieri Nazionali; ha in consegna e tiene aggiornato l’elenco degli iscritti all’associazione; può delegare alcune delle proprie attribuzioni a ciascuno dei vice Segretari nazionali organizzativi.
- Convoca il Consiglio nazionale su indicazione del Presidente una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta ne riceva richiesta dal Presidente ovvero a maggioranza dal Comitato centrale o dal Consiglio di Presidenza ovvero da almeno un terzo dei Segretari regionali o da almeno 20 Segretari provinciali. Convoca la Consulta delle Regioni nei limiti di cui all'art.17.
- Le convocazioni devono avvenire entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste. Nello stesso termine il Segretario nazionale organizzativo deve dare ai richiedenti comunicazione delle ragioni statutariamente previste che hanno impedito la convocazione.
- Cura il tempestivo invio delle convocazioni ai membri del Comitato centrale e collabora con il Presidente nella compilazione dell'ordine del giorno.
- Redige in forma sommaria i verbali delle sedute del Consiglio nazionale, del Comitato centrale, del Consiglio di Presidenza e della Consulta delle Regioni, verbali che devono essere controfirmati da chi presiede l'Organo collegiale ed essere approvati nella seduta successiva dell'Organo medesimo.
- Provvede, in collaborazione con il Segretario Amministrativo Nazionale, a determinare entro il 31 marzo di ogni anno, i voti esprimibili in Consiglio Nazionale e negli organi periferici dell’Associazione, sulla base degli iscritti risultanti alla Segreteria Nazionale e delle quote effettivamente pagate ed a comunicarlo ai Segretari Regionali e Provinciali interessati.
Art.16
Segretario nazionale amministrativo
- Il Segretario nazionale amministrativo è responsabile diretto della corretta gestione amministrativa e contabile dei fondi nazionali; ha la facoltà di effettuare operazioni presso gli istituti di credito e, previa deliberazione del Comitato Centrale, presso gli intermediari finanziari; su autorizzazione del Comitato centrale, può richiedere eventuali affidamenti bancari; può stipulare contratti per l’acquisizione di beni e servizi.Deve predisporre e sottoporre all'approvazione del Comitato centrale, entro il 31 marzo, il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente e quello preventivo per l'esercizio in corso; gli esercizi si aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Provvede infine a tenere aggiornato l'inventario dei beni nazionali dell'Associazione, compresi quelli affidati alle strutture periferiche.
- Intrattiene i necessari rapporti con i Responsabili amministrativi periferici; vigila sulla contabilità delle Federazioni regionali e Provincie autonome, eseguendo i relativi controlli personalmente o tramite proprio delegato scelto tra i Componenti del Comitato Centrale; sollecita e cura l'esazione diretta o indiretta delle quote.
- E' coadiuvato dal vice Segretario nazionale amministrativo che lo sostituisce in caso di vacanza del posto, assenza o impedimento.
Art.17
Consulta delle Regioni
La Consulta delle Regioni è costituita da tutti i Segretari o vice Segretari vicari regionali in carica ed è presieduta dal Presidente nazionale.
E' l'Organo di coordinamento regionale deputato alla armonizzazione periferica delle politiche programmatiche e della organizzazione della Associazione.
Viene informata, a cura del Segretario nazionale organizzativo, delle decisioni di interesse generale adottate dal Comitato centrale.
La sua convocazione può essere richiesta da almeno la metà dei suoi componenti. Per le funzioni di cui al comma due è convocata dal Segretario nazionale organizzativo. Si riunisce almeno due volte l'anno. Per le spese sostenute dai componenti, provvedono le rispettive Segreterie regionali.
Art.18
Quote
- La quota associativa è individuale e di regola deve essere versata alla Associazione dai singoli iscritti tramite delega rilasciata all'Ente di appartenenza ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti.
- Il Consiglio nazionale delibera, previa relazione del Segretario Nazionale Amministrativo, l'entità della quota individuale degli iscritti dipendenti dagli enti che applicano il CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria, che viene riscossa su base regionale, e la porzione della suddetta quota di spettanza, rispettivamente, della Segreteria Amministrativa Nazionale e della Segreteria Regionale di appartenenza.
- In ogni caso le quote di competenza della Segreteria amministrativa nazionale devono concretamente pervenire alla stessa con cadenza trimestrale. In caso di ritardo ingiustificato, le quote dovute sono maggiorate di interessi convenzionali pari al prime rate in vigore al momento della scadenza del versamento.
- Il Consiglio nazionale può inoltre deliberare contributi supplementari straordinari a carico delle Segreterie regionali e delle Associazioni nazionali confederate in rapporto ad eventuali spese straordinarie ritenute assolutamente necessarie.
- Il Comitato Centrale delibera l'entità e le modalità di riscossione delle quote degli iscritti non dipendenti dalle strutture sanitarie di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 19
Spese
- Tutte le spese sostenute per conto della Associazione devono essere correttamente motivate ed opportunamente documentate, come da apposito Regolamento approvato dal Comitato Centrale.
- Le spese relative all'attività sindacale dei dirigenti e degli iscritti CIMO-ASMD sono a carico della sezione di appartenenza, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto o deliberato dal Comitato Centrale.
- Sono a carico della Segreteria Nazionale Amministrativa, nei limiti del Regolamento di cui al comma 1, le spese inerenti all’esercizio delle funzioni sindacali attribuite: del Presidente Nazionale; del Vice Presidente Vicario; del Segretario Nazionale Organizzativo; del Segretario Nazionale Amministrativo; dei Componenti il Consiglio di Presidenza; dei Distaccati sindacali; dei Responsabili di uffici od incarichi, se specificatamente deliberato dal Comitato Centrale; nonché quelle inerenti all’attività del Comitato Centrale, del Collegio dei Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri. Sono inoltre a carico della Segreteria Nazionale Amministrativa le spese inerenti la partecipazione alle riunioni degli Organi Centrali degli ex- Presidenti e di iscritti con funzioni consultive su previsioni statutarie od invito del Presidente.
- Le spese di eventuali singoli Esperti e/o Consulenti o di rappresentanza sono da considerarsi come proprie dell'Organo che le ha deliberate o indotte.
- Le spese relative ad eventuali Commissioni nazionali nominate dal Consiglio nazionale o dal Comitato centrale saranno addebitate di volta in volta alla Segreteria nazionale amministrativa ovvero a quelle periferiche con decisione motivata e contemporanea alla nomina.
- Sulle contestazioni e controversie in tema di rimborsi spese decide in via definitiva il Comitato centrale.
- I Dirigenti nazionali nell'esercizio delle loro funzioni si avvalgono ordinariamente delle dotazioni strutturali e della organizzazione delle articolazioni periferiche della Associazione, che, previa deliberazione del Comitato Centrale, hanno diritto ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute a tal fine.
Art.20
Collegio nazionale dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Revisori dei conti effettua il riscontro contabile dei registri nazionali e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute in nome e per conto della Associazione e riferisce al Comitato centrale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
- Su delega del Comitato centrale, ha facoltà ispettive sulla tenuta della contabilità delle Federazioni regionali, riferendo in forma scritta al Comitato centrale.
Art.21
Disciplina - Collegio nazionale dei Probiviri
- Costituiscono oggetto di sanzione disciplinare: a) fatti di indegnità morale e di violazione della deontologia professionale e delle norme statutarie; b) condotte palesemente incompatibili con le finalità della Associazione e con le direttive stabilite dai propri Organi statutari.
- Le sanzioni disciplinari applicabili, a seconda della gravità dei fatti addebitati, sono: a) la censura; b) la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi e/o dalla carica ricoperta, da un minimo di mesi uno ad un massimo di due anni; c) l'espulsione.
- Le sanzioni sono decise dal Collegio dei Probiviri previa formale contestazione degli addebiti da parte del Segretario nazionale organizzativo e la concessione di un termine a difesa non inferiore a giorni venti.
- Contro le decisioni del Collegio è ammesso ricorso al Comitato centrale alla presenza di almeno i 3/4 dei suoi membri con diritto di voto con atto motivato da inviare entro trenta giorni dal pervenimento della comunicazione della sanzione irrogata.
- Tanto il Collegio quanto il Comitato decidono senza particolari formalità di procedura con la facoltà di delegare a proprio Componente l'esecuzione di singoli atti istruttori, sentito l'interessato ove lo richieda ed acquisiti gli atti istruttori e del giudizio di primo grado e disponendo, in caso di necessità, ulteriore istruttoria.
- Le decisioni, congruamente motivate, vanno depositate entro sessanta giorni.
- I Probiviri decidono altresì quali arbitri amichevoli compositori nelle controversie tra associati e tra associati e la CIMO-ASMD.
- Il Collegio nazionale dei Probiviri ha sede presso la Sede legale della Associazione.
Art.22
Modifiche statutarie
- Eventuali proposte di modifica dello Statuto vanno formalizzate, con motivata relazione, al Consiglio nazionale dal Presidente o da membri del Consiglio nazionale che raggiungano almeno un quinto degli aventi diritto.
- Tali proposte, previa discussione in seno al Comitato centrale per opportune osservazioni o suggerimenti, debbono essere poste all'ordine del giorno di un consiglio nazionale - appositamente convocato con preavviso di almeno un mese - entro centottanta giorni dalla data di pervenimento delle proposte stesse alla Sede nazionale.
- Copia delle proposte di modifica deve essere inoltrata con dettagliata relazione esplicativa ad ogni membro del Consiglio nazionale contestualmente alla convocazione dello stesso.
Art. 23
Gruppi omogenei di iscritti
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Il Comitato Centrale può riconoscere a gruppi omogenei di iscritti, ai quali per espressa disposizione di legge o di contratto non si applica, se non a seguito di espresso recepimento da parte dell’Ente di appartenenza, il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, l’applicazione delle norme di cui ai commi successivi del presente articolo.
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Gli iscritti appartenenti ad uno dei gruppi di cui al comma 1, ove nella Regione sia costituita una sezione di base con almeno 10 iscritti, hanno garantito un Consigliere Regionale, anche se non è eletto con le vigenti norme statutarie dai Consigli Provinciali della Regione.
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Il gruppo omogeneo riconosciuto ai sensi dell’art. 1 elegge altresì, in ambito nazionale, un Consigliere Nazionale, ove non sia già stato eletto secondo le vigenti norme statutarie.
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I Consiglieri Regionali e Nazionali eletti ai sensi dei commi 2 e 3 sono aggiuntivi a quelli previsti dalla Statuto; in tal caso però gli iscritti al gruppo omogeneo non concorrono a determinare i Consiglieri Regionali e Nazionali delle Provincie di appartenenza.
- Il Comitato Centrale emanerà uno specifico Regolamento concernente le modalità applicative del presente articolo, entro tre mesi dalla sua approvazione.
Art.24
Decadenza
- Sono cause di decadenza la perdita dei requisiti previsti dagli artt.1 e 4 del presente Statuto, nonché‚ il mancato pagamento della quota associativa di cui all'art.18.
Art.25
Norma di rinvio
- Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nei Regolamenti derivati, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Disposizione transitoria
- Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio nazionale.
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