SPECIALISTICA AMBULATORIALE
La Specialistica Ambulatoriale è regolata dall'Accordo Collettivo Nazionale DPR 271/2000 che ha validità triennale.
La natura del rapporto di lavoro convenzionale è di tipo autonomo, coordinato e continuativo per gli specialisti incaricati a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dalla L. 833/78 art. 48, dall'art. 8 c. 8 L. 229/99.
Lo S.A. ha la sua collocazione naturale all'interno del macro livello "Assistenza sanitaria distrettuale" ove avviene l'erogazione delle prestazioni considerate di base, nel rispetto delle indicazioni formulate dai competenti livelli di programmazione sanitaria.
Superata la vecchia dizione "monte ore globale indifferenziato" in contrasto col D.L. 502/92 e mod.
Il massimale lavorativo è di 38 ore settimanali, sia nel caso si svolga in modo esclusivo che in altre compatibili.
L'art 4 del DPR 271 disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità operativa, incluse le riorganizzazioni degli orari e le forme di mobilità interaziendale.
Al comma 1 si regola la flessibilità operativa dell'orario di servizio nell'ambito della stessa Azienda e le forme di mobilità tra Aziende diverse.
Al comma 2 si regolano le ipotesi di flessibilità operativa degli orari
Al comma 3 regola i provvedimenti di flessibilità operativa adottati dal soggetto, che in Azienda, è competente all'organizzazione delle attività ambulatoriali. Il provvedimento va adottato "sentito lo specialista interessato".
Al comma 4 sono disciplinate le ipotesi di flessibilità operativa tra Aziende diverse compresa la concentrazione dell'orario qualora lo specialista esplichi orari in aziende diverse.
Al comma 5 sono disciplinate le procedure per i provvedimenti e le delibere.
Al comma 6 si esamina la procedura nel caso lo specialista non abbia dato l'assenso. Nel caso di controversie si coinvolge il Comitato Zonale.
Comma 7 si sancisce l'obbligo da parte dell'Azienda della comunicazione al Com. Zonale dei provvedimenti adottati nei confronti dello specialista.
Comma 8, 9 stabiliscono i criteri per il ricorso da parte dello specialista che non accetti i provvedimenti.
Si accede all'incarico a tempo indeterminato attraverso un concorso "per titoli". Prima della L. 5/02/96 era stilata una graduatoria con valenza annuale; attualmente la graduatoria regola soltanto le priorità di attribuzione delle ore vacanti. L'art. 8 elenca queste priorità, nonché il conferimento degli incarichi a tempo determinato provvisori e delle sostituzioni.
L'art. 9 Impone alle Aziende la pubblicazione delle ore vacanti e il loro conferimento attraverso il Comitato Zonale.
Art 10 recepisce le prescrizioni stabilite dall'art. 8 comma 8 del D.L. 229/99 sull'impossibilità di conferire nuovi incarichi a tempo indeterminato. Gli orari o turni vacanti devono essere utilizzati per aumenti di orario. Il comma 5 stabilisce che l'Azienda in deroga alle procedure e alle priorità, sentiti i sindacati, in caso di necessità, quando sia stato espletato quanto previsto per la pubblicazione di ore vacanti, può attribuire aumenti di orario al singolo specialista.
In quest'articolo si comprende anche la possibilità di attribuire incarichi provvisori in attesa che venga assunto l'avente diritto.
Art. 11 COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Il Comitato Zonale è costituito da 6 membri di parte pubblica e 6 membri di parte medica. I 6 di parte medica 3 sono elettivi, 3 sono designati dai sindacati maggiormente rappresentativi. Il Dir. Gen. Dell'Az. Ospite funge da Presidente del Comitato. E' prevista la figura di un Segretario, normalmente fornito dall'Az. Ospite. Il Comitato ha l'obbligo di riunirsi almeno ogni 3 mesi. Vigila sulla formazione delle graduatorie, sull'attribuzione degli incarichi, e sulle pubblicazioni dei turni vacanti.
Art 12
COMITATO CONSULTIVO REGIONALE
Presieduto dall'Assessore Regionale o da un suo delegato. Il Comitato esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo. Ha funzioni soltanto consultive, ma è presieduto dall'Assessore, quindi il parere è quello dell'Assessore!
Art 15
Al comma 1 c'è il riconoscimento allo specialista del ruolo e della sua presenza nel distretto per assicurare insieme agli altri operatori l'assistenza primaria. La conferma contrattuale della presenza dello specialista tra i membri di diritto dell'UCAD.
Art 16
Regola l'organizzazione del lavoro, l'accesso dell'utente, il numero delle prestazioni orarie che lo specialista non deve superare ai fini della qualità.
Art. 19
Disciplina la formazione continua: al comma 5 è prevista la sanzione per il mancato raggiungimento del minimo dei crediti formativi.
Al comma 8 si prevede la partecipazione dello specialista ad un minimo di 32 ore annue di formazione, con permesso retribuito.
Art 41
Libera professione intra-moenia
La domanda non è più assoggettata all'esclusiva ed insindacabile valutazione dell'Aziendache qualora ne sussistano le condizioni ne consente l'esercizio.
Art 43
Sottolinea il "periodo di prorogatio" dopo la scadenza del contratto in attesa del nuovo.
Insiemi di norme finali: sono caratterizzate da articoli che definiscono alcune particolari condizioni professionali non contemplate dagli articoli dell'ACN.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Art 1
Consta di 3 parti:
A) i commi 1 e 2 prevedono l'instaurazione di rapporti a tempo determinato.
Il primo comma ribadisce che i turni già assegnati agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, che si rendono vacanti per qualsiasi causa, debbano essere assegnati in via prioritaria come aumenti di orario agli specialisti a tempo indeterminato poi agli specialisti
a tempo determinato secondo questo accordo.
Il comma 2 precisa che i rapporti a tempo determinato sono instaurati in due casi:
· i turni o gli orari degli specialisti resisi vacanti e non assegnati, dopo aver esperito le procedure di cui sopra.
· I turni, gli orari e le prestazioni corrispondenti a una nuova domanda assistenziale avanzata dai cittadini, alla quale l'Azienda intende dare risposta.
B) il comma 3 riafferma la natura regolamentare del "Protocollo aggiuntivo" come strumento giuridico per la disciplina dei rapporti di lavoro libero professionale a tempo determinato tra Azienda e specialista.
La norma ribadisce la natura libero professionale del rapporto di lavoro a tempo determinato e non fa riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
C) Il comma 4 stabilisce la durata dell'incarico che non può essere inferiore a un anno e superiore a tre anni. L'Azienda ha il potere di definire autonomamente la durata del rapporto. Il rinnovo è subordinato alla valutazione del Direttore Generale sulle esigenze assistenziali che lo hanno determinato.
Art. 2
Gli incarichi vengono conferiti secondo graduatorie.
Art 3
Disciplina lo svolgimento per il conferimento dell'incarico, la varietà dell'impegno orario settimanale
Art.4
Disciplina il massimale orario che è di 28 ore, le incompatibilità
REGIONE MARCHE
DELIBERE DEL COMITATO REGIONALE
Art 2
Le disposizione sulle incompatibilità vanno correlate con le norme finali che fanno salve alcune posizioni acquisite.
A proposito della possibilità di operare in casa di cura o altro ambiente il Comitato stabilisce: qualora l'Azienda non sia in grado di garantire i mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, può autorizzare lo specialista operante in branche chirurgiche all'esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate. L'autorizzazione è individuale e vale sino alla revoca.
Art 4
L'Istituto della mobilità va applicato nel rispetto dell'orario dello specialista al quale, di norma, va garantito lo stesso orario.
Art 16
(organizzazione del lavoro) Le urgenze avallate dal medico responsabile di struttura e eseguite durante le ore di servizio, in aggiunta alle prestazioni ordinarie che coprono l'intero orario di servizio, vengono riconosciute come permessi straordinari di 15'.
In data marzo 2002 è stato siglato l'"Accordo Integrativo Regionale" ai sensi del 271/00 che prevede:
· Responsabile di Area: al fine di potenziare l'integrazione con i MMG e i dip Osp.
1. garantita la sua presenza nei vari dipartimenti aziendali
2. è membro di diritto del comitato di dipartimento ospedaliero con poteri consultivi e propositivi.
· Formazione continua
· Programmi e progetti finalizzati
- riduzione delle liste di attesa
- ADI
- Riduzione dei tumori femminili con attività di screening
La durata dell'accordo è triennale.
PASSAGGIO ALLA DIPENDENZA
Legge 449/97 : i medici già convenzionati con le USL, nell'ambito delle attività della medicina spec. Amb, ai sensi dell'art. 48 L. 833/78 che alla data del 31 dic 1997 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore alle 29 ore settimanali nell'ambito del SSN e che a tale data non avevano superato i 55 anni di età, possono essere inquadrati a domanda, anche in soprannumero, previo giudizio di idoneità.
Di stabilire in aggiunta a quanto già determinato con la deliberazione n. 3958/96 che i medici spec. aventi titolo, possono essere inquadrati in ruolo anche per lo svolgimento delle attività specialistiche di diagnosi, cura e riabilitazione e domiciliari del territorio.
Il comma 8 art. 8 D.L. 502/92, 517/93, stabiliva che entro il 31/12/96 le Regioni avrebbero dovuto individuare aree di attività specialistica.
La Giunta Regionale con delibera 3958 del 27/12/96 stabiliva che i medici di area medica potevano essere inquadrati. Con la stessa delibera si stabiliva si stabiliva che il posto di lavoro al quale avrebbero potuto essere inquadrati gli stessi medici coincideva con quello della Unità sanitaria locale ove i medesimi, alla data del 31/12/1992, svolgevano il maggior numero di ore settimanali prestate in più USL, nell'Azienda tra quelle opzionata dal medico interessato.
Il passaggio in ruolo è riservato esclusivamente agli specialisti ambulatoriali in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 34 L.449/97 che chiedono formalmente a "DOMANDA" di essere inquadrati; gli stessi hanno facoltà di optare in via cautelativa per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ENPAM entro 90 gg. Dall'entrata in vigore della L 448/98 art, 72 punto 13.
In data 04/04/2000 con nota ministeriale si stabiliva:
· Si demanda a un atto d'indirizzo e coordinamento dei criteri per la valutazione dell'anzianità maturata dagli specialisti ambulatoriali durante il servizio prestato in regime convenzionale, ai fini del trattamento giuridico ed economico per l'inquadramento in ruolo ai sensi dell'art.34 L.27/12/99 n.449
· Si chiarisce che la cessazione dei rapporti convenzionali prevista dal comma 3 art. 34 consegue alla mancata presentazione della mancata presentazione della domanda per essere sottoposto a giudizio d'idoneità
· Si individua nella data del 31/12/2003 (data prevista dall'art. 34 comma1, L. 27/12/97 n. 449 il termine ultimo per la presentazione della domanda di inquadramento in ruolo da parte dell'interessato che abbia superato il giudizio d'idoneità.
In data 02/03/2001 il Consiglio dei Ministri dà via libera all'atto d'indirizzo per la valutazione del servizio prestato in convenzione da S.A., ed emana relativo decreto:
· Riconosciuta l'anzianità di servizio con decorrenza dall'inizio dell'attività ambulatoriale calcolando 38 ore settimanali.
· È consentito allo specialista di utilizzare l'anzianità ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del SSN.
Dr. Luigi Venanzi
PROGRAMMA DI CIMO-ASMD
Settore Specialisti Ambulatoriali del Territorio
CIMO-ASMD ritiene giunto il momento che i medici specialisti del SSN abbiano un'unità di intenti per il raggiungimento di obiettivi comuni, indipendentemente dal rapporto di lavoro, di dipendenza od a convenzione, a difesa della propria professionalità e della tutela della salute dei cittadini.
CIMO-ASMD è impegnata nella difesa dello spazio della Specialistica Ambulatoriale e nel mantenimento dell'area del tempo indeterminato. La previsione del passaggio al rapporto di dipendenza di cui all'art. 8 comma 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni deve essere mantenuta a domanda dello Specialista.
CIMO-ASMD ritiene che la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche delle Aziende Sanitarie debba avvenire:
per la dipendenza, attraverso pubblico concorso;
per la specialistica ambulatoriale convenzionata, con le modalità previste dal protocollo aggiuntivo della convenzione per la specialistica ambulatoriale.
CIMO-ASMD chiede un'applicazione corretta della L. 29/93 e del D.Lgs. 229/99 art. 15 septies; pertanto rifiuta l'utilizzo indiscriminato delle assunzioni con rapporto libero-professionale come modalità ordinaria per la copertura di carenze organiche, perché non offrono le necessarie garanzie di trasparenza nella selezione e di verifica dei requisiti professionali.
CIMO-ASMD chiede quindi che le assunzioni a tempo determinato per la copertura di esigenze temporanee nei presidi delle Aziende Sanitarie, sia ospedalieri che territoriali, debbano avvenire con i contratti a tempo determinato da 1 a 3 anni rinnovabili secondo le modalità previste dal protocollo aggiuntivo della convenzione per la specialistica ambulatoriale.