La Previdenza dei Medici
Breve sintesi per i distratti
Tratta dalle seguenti pubblicazioni:
A) IL SOLE 24 0RE - SANITÀ (16-22/5/00, pagine I-XVI).
B) BOLLETTINO ORDINE dei MEDICI di MILANO
(N° 3/2000, pag. 48 e 49).
Medici Ospedalieri
Le possibilità rimaste agli Ospedalieri
per accedere alla pensione anticipataCon la Finanziaria 1998 le uniche possibi-lità di pensionamento per gli Ospedalieri, prima dell'età pensionabile, sono rimaste quelle dove:
· sono necessari - come per i privati - almeno 35 anni di servizio e una età anagrafica di almeno 52 anni nel 1996, che sale progressi-vamente sino a raggiungere i 57 anni nel 2008 (colonna A della tabella);
· in alternativa, una anzianità di servizio superiore ai 35 anni (da 36 anni nel 1996 a 40 anni nel 2008), a prescindere dall'età anagrafica (colonna B della tabella).
Colonna AColonna B Anno Età anagrafica Anzianità contributiva Età contributiva 1999 53 35 37 2000 54 35 37 2001 54 35 37 2002 55 35 37 2003 55 35 37 2004 56 35 38 2005 56 35 38 2006 57 35 39 2007 57 35 39 2008 57 35 40 L'accesso alla pensione è dunque scaglionato in base a due fattori:
· l'anzianità di servizio;
· l'età anagrafica.
Inoltre a partire dall'anno 1998 le vie di accesso delle pensioni di anzianità hanno questa cadenza trimestrale:
· dal 10 luglio dello stesso anno i soggetti in possesso dei requisiti (cioè avere 35 anni o più di contributi, oppure 57 anni di età> entro il 31 marzo;
· dal 1° ottobre dello stesso anno chi matura i requisiti entro il 20 giugno;
· dal 1° gennaio dell'anno successivo, a prescindere dall'età, maturando l'anzianità contributiva di 35 anni entro il 30 settembre;
· dal 1° aprile dell'anno successivo, maturando i 35 anni di versamenti contributivi entro il 31 dicembre.
Ricordiamo che con le circolari n° 149 del 26 maggio 1995, n° 21258 del 26 agosto 1995 e n° 30 del 5 giugno 1995, l'INPS e l'INPDAP recependo i chiarimenti del Ministero del Lavoro(n°7/61073 Legge n° 724/94 del 25 maggio 1995), hanno precisato che le date di decorrenza ai pensionamenti anticipati vanno intese come "date iniziali e non rigidamente fisse" (la decorrenza va intesa quale data fissa di decorrenza del trattamento pensionistico), bensì quale termine iniziale a partire dal quale i soggetti interessati possono ottenere il trattamento in questione, interpretazione poi confermata anche dopo la Legge di riforma n° 335/95 con i chiarimenti impartiti da parte del Ministero del Lavoro e recepiti sia dall'INPS (circolare n° 232 del 23 agosto 1995) che dall'INPDAP (circolare n° 41 del 6 settembre 1995); in altri termini il lavoratore - nel caso specifico il Medico Ospedaliero - può andare in pensione anche con decorrenze successive a quelle fissate in base ai diritti maturati.
· dal 1° ottobre dello stesso anno chi matura i requisiti entro il 20 giugno;
· dal 1° gennaio dell'anno successivo, a prescindere dall'età, maturando l'anzianità a contributiva di 35 anni entro il 30 settembre;
· dal 1° aprile dell'anno successivo, maturando i 35 anni di versamenti contributivi entro il 31 dicembre.
Ricordiamo che con le circolari n° 149 del 26 maggio 1995, n° 21258 del 26 agosto1995 e n° 30 del 5 giugno 1995, l'INPS e l'INPDAP recependo i chiarimenti del Ministero del Lavoro (n°7/61073 Legge n° 124/94 del 25 maggio 1995), hanno preci-sato che le date di decorrenza ai pensionamenti anticipati vanno intese come "date iniziali e non rigidamente fisse" (la decorren-za va intesa quale data fissa di decorrenza del trattamento pensionistico), bensì quale termine iniziale a partire dal quale i soggetti interessati possono ottenere il trattamento in questione, interpretazione poi conferma-ta anche dopo la Legge di riforma n° 335/95 con i chiarimenti impartiti da parte del Ministero del Lavoro e recepiti sia dall'INPS (circolare n° 232 del 23 agosto 1995) che dall'INPDAP (circolare n° 41 del 6 settembre 1995); in altri termini il lavoratore - nel caso specifico il Medico Ospedaliero - può andare in pensione anche con decorrenze successive a quelle fissate in base ai diritti maturati.Anche per i Medici Convenzionati (iscritti all'ENPAM Fondi Speciali), che lasciano il rap-porto convenzionale prima dell'età pensiona-bile, l'accesso alla pensione è ora scaglionato in base a due fattori e secondo decorrenze prefissate:
· l'anzianità di servizio;
· l'età anagrafica.Le finestre per le pensioni degli Ospedalieri
ANNO di maturazione
dei requisiti REQUISITI per il
diritto ETÀ maturata di 57 anni entro il FINESTRA normale
(decorrenza) Primo Trimestre
Anno 1999
gennaio/marzo 37 anni di contributi
oppure
35 anni di contributi e 53 anni di età 30 giugno 1999
età < 57 anni 1 luglio 1999
1 gennaio 2000 Secondo Trimestre
Anno 1999
aprile/giugno 37 anni di contributi
oppure
35 anni di contributi e 53 anni di età 30 giugno 1999
età < 57 anni 1 ottobre 1999
1 gennaio 2000 Terzo Trimestre
Anno 1999
luglio/settembre 37 anni di contributi
oppure
35 anni di contributi e 53 anni di età Si prescinde dall'età di 57 anni 1 gennaio 2000 Quarto Trimestre
Anno 1999
ottobre/dicembre 37 anni di contributi
oppure
35 anni di contributi e 53 anni di età Si prescinde dall'età di 57 anni 1 gennaio 2000
Finestre per la decorrenza delle pensioni anticipate
Possesso dei requisiti
entro il Accesso con
più di 57 anni Accesso con
meno di 57 anni 31 marzo 1° luglio 1° gennaio anno successivo 30 giugno 1° ottobre 1° gennaio anno successivo 30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° gennaio anno successivo 31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° aprile anno successivo
Finestre di accesso
al trattamento pensionistico di anzianità per i Medici
convenzionati (articolo 59, commi 6-7-8-20, Legge 27/12/97 n° 449)
PENSIONI DI ANZIANITÀ PER CHI RAGGIUNGE I SEGUENTI REQUISITI:
dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000
57 anni di età + 35 di contribuzione con 30 anni di laurea
oppure
40 anni di contribuzione con 30 anni di laurea
Requisiti raggiunti Decorrenza della pensione 1° trimestre 1999 1° trimestre 1999 1° febbraio 2000 1° febbraio 2001 2° trimestre 1999 2° trimestre 1999 1° maggio 2000 1° maggio 2001 3° trimestre 1999 3° trimestre 1999 1° agosto 2000 1° agosto 2001 4° trimestre 1999 4° trimestre 1999 1° novembre 2000 1° novembre 2001
(Tabella A) A CHI TOCCA IL DIVIETO DI CUMULO Quota pensione cumulabile
con il reddito Tipo di pensione Decorrenza pensione Maturazione requisiti Decorrenza normativa inerente il cumulo Quota cumulabile con retribuzione dipendente Quota cumulabile con reddito da lavoro Vecchiaia
>60 anni
donne
>65 anni
uomini
assimilati
40/40 Ante 95 - 1/5/1966 Minimo Intera pensione Ante 95 - 1/1/94 Minimo + metà eccedenza minimo Intera pensione Qualunque Ante 95 1/1/94 Minimo + metà eccedenza minimo Intera pensione Post 1994 Post 1994 1/1/95 Minimo + metà eccedenza minimo Minimo + metà eccedenza minimo Anzianità Ante 1995 - 1/5/69 nessuna Intera pensionePost 1994
e
ante 1/10/96 Ante 1995 1/1/94 nessuna Intera pensione Post 1994 1/1/94 nessuna Minimo + metà eccedenza minimo Post
30/9/96 52 anni di e 35 anni di contributi al 30/9/96 ovvero 36 anni di contributi al 30/9/96 1/1/97 nessuna Intera pensione Post
30/9/96 <52 anni di età
al 30/9/96 e <35
anni di
contributi al
30/9/96 1/1/97 nessuna Minimo + metà eccedenza minimo 1/1/98 nessuna Qualunque Post 30/11/97 1/1/98 Quota liquidata con il sistema contributivo Minimo + metà eccedenza minimo Ante 1/12/97 1/1/98 Quota liquidata con il sistema contributivo Minimo + metà eccedenza minimo
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