DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MARZO 2000, N. 156 |
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Numero 139 del 16 giugno 2000 |
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Regolamento recante proroga del termine previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, in materia di specializzazioni valide per i concorsi di accesso alla dirigenza sanitaria |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale; | ||||
Visto, in particolare l'articolo 74 del predetto decreto, il quale dispone che limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore dello stesso decreto la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine; | ||||
Ritenuto di prorogare per un ulteriore biennio la possibilità di partecipare ai Concorsi per l'accesso alla dirigenza sanitaria con la specializzazione in una disciplina affine; |
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Sentito il Consiglio superiore di sanità nelle seduta deI 19 gennaio 2000; |
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Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 2000; |
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Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400; |
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Udito il parere del consiglio di stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativa nell'adunanza del 7 febbraio 2000; | ||||
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; | ||||
su proposta del ministro della sanità; | ||||
EMANA |
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il seguente regolamento: |
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Art. 1 |
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1. Il periodo di cui all'articolo 74 del decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine previsto dal predetto articolo 74 | ||||
Il presente decreto munito del sigillo dello stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | ||||
Dato a Roma, addì 9 marzo 2000 | ||||
CIAMPI |
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D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri |
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BINDI, Ministro della sanità |
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