da IL SOLE - 24 ORE
PAGINA 26 – Giovedì 22 Giugno 2000 – N. 167
NORME E TRIBUTI
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SANITA’ – Approvato ieri dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo con le nuove correzioni alla "riforma Bindi"
Intramoenia negli studi per tre anni
Sei mesi in più per realizzare le strutture da destinare all’attività privata con stanziamento di tremila miliardi – Ospedali militari "Aperti"
Pubblichiamo lo schema di decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri, recante : "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari".
ARTICOLO 1
Strutture per l’attività libero-professionale
1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l’articolo 15-undecies, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Articolo 15-duodecies (Strutture per l’attività libero-professionale).
"Articolo 15-terdecies (Denominazioni)
"Articolo 15-quattordecies (Osservatorio per l’attività libero-professionale)
ARTICOLO 2
Personale di supporto per l’attività libero-professionale
1. All’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. In caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all’attivazione delle strutture e degli spazi per l’attività libero-professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è, subordinata, a pena di nullità, all’effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede a effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga dell’azienda, sempre che il rapporto non abbia durata superiore ai sei mesi e cessi comunque alla scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda.".
ARTICOLO 3
Studi privati
1. All’articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l’attività libero professionale in regime di ricovero, è consentita limitatamente all’attività ambulatoriale e fino al 31 luglio 2003, l’utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall’Atto di indirizzo e coordinamento di cui al citato articolo 72, comma 11 della legge n. 448/98, fermo restando per l’azienda sanitaria di vietare l’uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le Regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.".
ARTICOLO 4
Consulti
1. All’articolo 15- quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo le parole "Alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro" sono aggiunte le seguenti : "L’azienda disciplina i casi in cui l’assistito può chiedere all’azienda medesima che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente scelto dall’assistito ed erogata al domicilio dell’assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico o l’assistito con riferimento all’attività libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell’ambito dell’azienda, fuori dall’orario di lavoro.".
ARTICOLO 5
Collegio di direzione e Comitato di dipartimento
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Fino all’entrata in vigore della disciplina regionale sull’attività e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.".
ARTICOLO 6
Personale a rapporto convenzionale
1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa.".
2. All’articolo 8, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) disciplinare l’accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo dia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell’attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l’attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell’attestato;".
3. All’articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole "al fine di prevenire" è aggiunta la parola "anche".
4. Con decreto del ministro della Sanità, è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una Commissione composta da rappresentanti dei ministeri della Sanità, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e del Lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l’estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 dei limiti di età previsti dal comma 1 dell’articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino all’attuazione delle determinazioni della Commissione.".
ARTICOLO 7
Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il servizio sanitario nazionale
1. All’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"3. Al fine di consentire l’attuazione del presente articolo con riferimento al Servizio sanitario militare, sono individuate con decreto del ministro della Sanità e del ministro della Difesa, le categorie dei beneficiari, i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari che possono risultare oggetto degli accordi contrattuali. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel pieno rispetto della autonomia delle stesse.".
ARTICOLO 8
Correttivi in senso stretto
1. All’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
2. All’articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportato le seguenti modifiche:
3. All’articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
m) all’articolo 8-quinquies, comma 1, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229";
n) all’articolo 8-septies, comma 3, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229";