REGIONE LOMBARDIA


PRIME LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI (A.L.P.)


In sede di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 4 c. 2 lettera g) del CCNL, e avvalendosi del Collegio di direzione, i direttori generali delle aziende sanitarie disciplinano l'esercizio dell'A.L.P. intramuraria dei dirigenti sanitari, attenendosi ai principi espressi nella Comunicazione del Presidente, d'intesa con l'Assessore Borsani alla Giunta nella seduta del 7 aprile 2000, di cui alla d.g.r. n.49524, nonché alle seguenti linee guida.

Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti sanitari

In attuazione all'art.15 quinquies del d.lgs. 229/99 e, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del C.C.N.L., per A.L.P. della dirigenza sanitaria s'intende "l'attività che detto personale, individualmente o in equipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N. di cui all'art. 9 del d.lgs. 502/92".

L'azienda favorisce il massimo sviluppo dell'A.L.P. che, intesa come modalità organizzativa complementare e non alternativa all'attività istituzionale, è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:
- salvaguardia del diritto del cittadino alla continuità delle cure intesa quale scelta sia del medico sia della modalità organizzativa ritenuta più soddisfacente;
- assenza di contrasto con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell'azienda;
- identificazione di modalità organizzative non di ostacolo al pieno svolgimento delle attività istituzionali.

In merito al corretto rapporto tra attività istituzionale e A.L.P. e in coerenza con i principi individuati dal CCNL, in attuazione al comma 3 dell'art.15 quinquies del d.lgs.229/99, l'azienda provvede affinché l'A.L.P. non comporti globalmente, per ciascun dirigente, un volume orario complessivo superiore a quello assicurato per tutti i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e alla complessità delle prestazioni.
Si sottolinea tuttavia che, in fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, l'accesso alla A.L.P. possa essere subordinato prioritariamente al rispetto dei tempi d'attesa per le attività specialistiche ambulatoriali comprensivi delle deroghe concesse dalle ASL, in attuazione della d.g.r. n.47675/99, e dei tempi di attesa negoziati in sede aziendale per le attività di ricovero. Si ritiene, a tal proposito, che la suddetta limitazione offra idonee garanzie in merito alla salvaguardia dell'attività sanitaria istituzionale e sia, quindi, conforme ai principi ispiratori e agli obiettivi della normativa vigente.

In sede di negoziazione aziendale, ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 54 comma 6 del CCNL, devono essere previsti appositi organismi paritetici di verifica del mantenimento del corretto equilibrio tra attività istituzionale e A.L.P., identificando le sanzioni da adottare in caso di mancato rispetto degli accordi.

Lo svolgimento dell'A.L.P. deve essere garantito per tutte le tipologie previste dal d.lgs 229/99, nonché per le altre attività a pagamento di cui all'art.57 del CCNL.

Più precisamente, l'esercizio dell'attività libero professionale avviene, al di fuori dell'impegno di servizio, nelle seguenti tipologie:

1. A.L.P. individuale o in equipe svolta presso strutture dell'azienda sanitaria di appartenenza, in regime di ricovero ordinario, day hospital, ambulatoriale (art. 15 quinquies c. 2 lett. a)-b) d.lgs. 229/99);

2. A.L.P. individuale o in equipe svolta presso struttura di altre aziende del SSN o presso strutture sanitarie non accreditate, in regime di ricovero ordinario, day hospital, ambulatoriale (art. 15 quinquies c. 2 lett. c) d.lgs. 229/99) nonché presso studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività. In questo caso l'azienda stipula apposite convenzioni con le strutture ove il professionista, individualmente o in équipe, esercita A.L.P..

3. A.L.P. richiesta a pagamento da terzi all'azienda (art. 15 quinquies c. 2 lett. d) d.lgs. 229/99). Si considerano in questa tipologia di A.L.P. le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste d'attesa o di acquistare prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenze d'organico, in accordo con le equipes interessate. Si sottolinea, in particolare, che in questa tipologia rientrano:
- le prestazioni libero professionali rese nella cosiddetta "area a pagamento" di cui alla d.g.r. n.47675/99; si precisa che nell'area a pagamento il medico mantiene il diritto all'utilizzo del ricettario unico regionale;
- le prestazioni libero professionali rese, su richiesta dell'assistito, a domicilio dello stesso, ai sensi e nei limiti di cui all'art.4 del d.lgs.254/2000.

Si precisa, infine, che l'esercizio della ALP può avvenire contemporaneamente nelle diverse tipologie che non debbono intendersi alternative tra loro e può essere esercitata in più sedi.

L'A.L.P. deve intendersi come peculiare modalità organizzativa dell'azienda sanitaria nell'erogazione delle prestazioni sanitarie di competenza e, pertanto, deve essere esercitata nel limite dello status organizzativo aziendale inteso quale assetto organizzativo - funzionale autorizzato e accreditato. Tuttavia il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'A.L.P. nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del Collegio di direzione e delle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in disciplina diversa a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L'autorizzazione è concessa per l'esercizio delle attività di prevenzione di cui al d.lgs.626/94.

Le tariffe e i criteri per l'attribuzione dei proventi da corrispondere ai dirigenti interessati, nonché le modalità di riscossione degli importi nel caso di attività libero professionale svolta presso strutture esterne all'Azienda e con la medesima convenzionate, sono definite in sede aziendale nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabiliti all'art. 56 e 57 del CCNL. Si sottolinea comunque l'importanza che il contraddittorio con il professionista, previsto nella procedura di definizione delle tariffe, sia condotto quanto più possibile recependo le indicazioni dello stesso.

Le prenotazioni delle prestazioni rese in ALP potranno essere gestite dall'Azienda oppure direttamente dal professionista; la scelta della modalità organizzativa avrà una diversa ricaduta nella determinazione dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Azienda.

La partecipazione del Fondo Sanitario all'ALP, prevista dalla legge finanziaria, ha trovato applicazione in Regione Lombardia con la delibera n. 48413 del 21.02.2000 ed è sintetizzabile come segue:
- per le prestazioni di ricovero o di day hospital presso la struttura di appartenenza la Regione partecipa alla spesa con quota del 70% della tariffa prevista per tali prestazioni istituzionali a carico del SSN;
- per le prestazioni di ricovero o di day hospital presso strutture di altra azienda del SSN o in altra struttura non accreditata convenzionata con l'azienda, la Regione partecipa alla spesa nel limite di una quota pari al 25% della tariffa prevista per tali prestazioni istituzionali a carico del SSN.

Fermo restando che l'attività libero-professionale è soggetta alla tenuta della contabilità separata, in osservanza a quanto stabilito nell'art.3 comma 6 della legge 724/94, e deve essere sempre in equilibrio economico-finanziario, per quanto riguarda il trattamento fiscale dell'A.L.P., si rimanda ad apposita circolare in corso di prossima emanazione.

 


Attività libero professionale dei dirigenti

L'A.L.P. dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale è esercitata nel rispetto dei principi già richiamati, in analogia a quanto già detto per l'esercizio dell'A.L.P. del restante personale, nonché del seguente criterio chiarificatore:
- assenza di contrasto effettivo (certo/sicuro) con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell'azienda nella specifica prestazione libero professionale e, quindi, assenza di sovrapposizione delle figure del controllore e del controllato per la specifica prestazione libero professionale.

Ad esclusione di situazioni individuali di incompatibilità rispetto alle attività istituzionali svolte, i dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione esercitano l'A.L.P. nelle tipologie di cui all'art. 15 quinquies c. 2 del d.lgs. 229/99.

 

13 dicembre 2000

Le parti firmatarie:

Regione Lombardia Meroni - Amigoni
ANAAO Bocca
CIMO Ricciardi
ANPO Vetrò
AAROI Guardia
CISL Medici Bergonzi
SNR Vimercati
FESMED Rampa
SNABI Torresani
SINAFO Testa
SIVeMP Battaglia
AUPI Tiengo
COAS Bastoni