Legge 29 dicembre 2000, n° 401
"Norme sull' organizzazione e sul personale del settore sanitario"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 5 dell' 8 gennaio 2001.
Prime note di commento
La legge 401/2000 recentemente entrata in vigore dopo oltre due anni di successivi passaggi parlamentari in Aula o Commissione ,per le numerose modifiche apportate in tempi diversi rispetto all'originale progetto di legge,può ben annoverarsi nel repertorio sempre più nutrito di una legislazione cosiddetta "cedevole".
Ognuno degli 8 articoli in essa contenuti sia per carenza giuridica o per possibile diffi-coltà attuativa , lascia supporre come questa cosiddetta legge di "sanatoria" abbia solo un valore demagogico pre-elettorale.
Nel mese di dicembre u.s è stato rinviato alle Camere il 2° comma dell'originario testo dell 'articolo 6 . Tale comma è stato espunto in quanto appariva in contrasto con le norma del De.Legvo 29/93 e successivi in materia di disciplina privatistica della contrattazione nazionale di lavoro che ,per il Comparto Sanità, sarebbe risultata pubblicistica in quanto recepita come D.P.R. .Per il resto il testo appare immodificato rispetto al contenuto approvato nel novembre scorso dai due rami del Parlamento.
Nell'articolo1 è contemplata la giusta esigenza di sanare il passaggio di area e/o di disciplina della dirigenza medica avvenuto negli ultimi anni in numerose Aziende sanitarie italiane. L'inquadramento nuovo,a domanda,entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge 401/2000 ,sarà attuato dal Direttore Generale,se da almeno due anni risulta formalizzata tale assegnazione in atto deliberativo.Propedeutico all'inquadramento sara' (entro 60giorni) la verifica con le OOSS ,consultate dal D.G., al fine di confermare la permanenza di tale fabbisogno.
Risulta invece alquanto inattuale e giuridicamente dubbia l'allocuzione"disponendo la modifica delle piante organiche" (!!) termine questo armai superato dal concetto di dotazione organica ,all'insegna(privatistica) della flessibilità mutuata dal già citato decreto le.g.vo 29/93 e succesive modifica zioni . Strano che l'ARAN ed il ministro F.P.non abbiano ,come per il2° comma dell'articolo 6 - tanto enfatizzato,suggerito al Legislatore una solerte modifica!
L'articolo 2 ,che rappresenta la cosiddetta "sanatoria",per molti giovani (o non piu'!) medici che negli ultimi 5 anni abbiano svolto un periodo di almeno 16 mesi complessivi di servizio in una determinata disciplina(anche in carenza della specializzazione) nelle Aziende sanitarie o presso gli IRCCS , si rivela oltremodo problematico come applicazione.Entro 6 mesi le Aziende sanitarie sono autorizzate a bandire concorsi con la riserva del 50% dei posti a favore del citato personale con i limiti ben evidenti ,citati in premessa nel comma 1 , del vincolo di spesa delle risorse disponibili e dei piani triennali(richiamati dall'art.39 della legge 449/97) di riduzione della spesa. Nel comma 4 di tale articolo la riserva al 50% per la dirigenza amministrativa laureata non opera ,come per quella medica, con le procedure di cui al decreto le.g.vo 387/98art.10(di modifica al l'art.28 del de.gvo 29/93) con concorso per esami ma solo per titoli ,con colloquio integrativo. Per la dirigenza medica vige invece sempre la modalità di concorso per prove di esame e titoli di cui al D.P.R.483/97. Appare evidente la difformità procedurale rispetto alla dirigenza medica!
L'articolo 3 riguarda i Corsi di formazione per medici di medicina generale convenzionati, ammessi anche in soprannumero .
L'articolo 4 detta norme specifiche di attribuzione di mansioni superiori(e inquadramento all'ex X livello ) per dirigenti medici di radiodiagnostica,anestesia e rianimazione,medicina nucleare e neurologia,oltre che di radioterapia, se inquadrati nel IX livello prima del 31/12/95. E' una norma specifica che però appare nettamente in contrasto con tutta la giurisprudenza in tema di mansioni superiori e ripercussioni economiche anche alla luce del disposto dai CCNL 5/12/96 e 8/6/2000 vigente.
L'articolo 5 riguarda i ricercatori dell'Istituto superiore di Sanità .
L'articolo 6 prevede l'applicazione della normativa INPDAP(ex C.P.S.) per i medici della guardia medica e della medicina dei servizi che non avessero optato per l'ENPAM prima dell'inquadramento nella dipendenza ,a seguito di programmazione regionale,così come previsto per i Sumaisti dall'art.72 comma 13 della L.448/98.
L'articolo 7 incrementa i posti nelle scuole di specialità in Medicina del lavoro,per la necessità di assumere medici "competenti."
L'articolo 8 stabilisce una programmazione triennale del fabbisogno di specializzandi nei limiti peraltro delle risorse già previste per il finanziamento annuale delle borse di studio. Seguiremo nei prossimi mesi l'applicazione pratica nelle Aziende di una legge ,la 401/2000 di troppo lunga" gestazione" parlamentare e pertanto per molti aspetti di palese inattuale o controversa aspettativa giuridica per molti colleghi che avrebbero meritato soluzioni normative più certe.
20/1/2001
DR.LUCIANO MULAS
Resp. Nazionale Ufficio Legislativo