Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria
Articolo 1
(Patto di stabilità interno)
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002 –2004, il complesso delle spese correnti per l’esercizio 2002 al netto delle spese per intereressi passivi delle Regioni a statuto ordinario non può superare l’ammontare degli impegni a tale titolo relativi all’esercizio 2000 aumentati del 3 per cento, ovvero dal 6 per cento per spese relative all’assitenza sanitaria; per gli esercizi 2003 e 2004, si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziaria.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 gli enti possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l’esercizio delle funzioni statali ad essi trasferite a decorrere dal 2001 nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti con riferimento ai pagamenti effettuati nell’esercizio 2000.
4. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano concordano con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003, 2004.
5. Nel rispetto delle autonomie regionali quanto previsto nei precedenti commi, potrà trovare applicazione al complesso dei pagamenti per spese correnti facenti capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario nazionale.
6. All’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “risorse pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del successivo comma 3:
Articolo 2
(Disposizioni per la riduzione della spesa nel settore sanitario)
1. Le Regioni, con propria legge, adottano, anche in via amministrativa, le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell’acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell’Articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n° 488, e dell’Articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. L’inottemperanza del direttore generale dell’azienda alle disposizioni regionali costituisce causa impeditiva per il rinnovo dell’incarico, e , nei casi più gravi, giusta causa per la revoca dello stesso.
2. La non adesione alle convenzioni da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere è consentita solo per le acquisizioni per le quali sia dimostrata la non convenienza. I provvedimenti che dispongano la non adesione alle convenzioni devono acquisire il parere del collegio sindacale e devono essere trasmessi alla regione territorialmente competente per consentire l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.
3. Le Regioni attraverso le proprie strutture ed unità di controllo sono obbligate ad attivare sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni riguardanti la spesa per beni e servizi ed a realizzare entro il 31 dicembre 2001, l’Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito internet.
4. All’Articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n° 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2002”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2003”;
b. le parole “dal 1° gennaio 2003”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2004”.
5. La spesa complessiva per il personale del comparto sanitario relativa al triennio non può eccedere il livello registrato nell’anno 2000 incrementato del tasso di inflazione programmato individuato dal documento di programmazione economico finanziaria (e fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali).
Articolo 3
(Potestà legislativa delle Regioni in materia di assistenza sanitaria)
1. All’Art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse le parole “15 e 16”.
2. Dopo l’art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente comma:
“3. Non costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le materie di cui ai seguenti articoli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni :
a) articolo 1, comma 10, lettera h) (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali uniformi di assistenza);
b) articolo 2, commi 2 bis e ter (Competenze regionali);
c) articolo 3, comma 12 (Organizzazione delle unità sanitarie locali);
d) articolo 4, commi 1 bis, 10-11 bis. (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri);
e) articolo 7 ter (Funzioni del dipartimento di prevenzione);
f) articolo 7, quater (Organizzazione del dipartimento di prevenzione);
g) articolo 7, quinquies, comma 3 (Coordinamento con le agenzie regionali per l’ambiente);
h) articolo 8, (Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali)
i) articolo 8 ter, comma 1 lettere b) e a) (Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.;
j) articolo 8 octies. (Controlli);
k) articolo 9 (Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale);
l) articolo 9 bis (Sperimentazioni gestionali);
m) articolo 15 (Disciplina della dirigenza e della professioni sanitarie);
n) articolo 15 bis (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura);
o) articolo 15 ter (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)
p) articolo 15 quater, commi 1-4 (Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario.
q) articolo 15 quinquies. (Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari);
r) articolo 15 sexies. ((Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività professionale extramuraria);
s) articolo 15 septies. (Contratti a tempo determinato);
t) articolo 15 octies. (Contratti per l’attuazione di progetti finalizzati);
u) articolo 15 duodecies. (Strutture per l’attività libero-professionale); [per gli articoli 15 e seguenti si può ipotizzare la libera regolamentazione regionale dell’esclusività di rapporto e dei suoi effetti, ovvero la possibilità di prevedere la contrattazione integrativa]
v) articolo 16 (Formazione);
w) articolo 16 bis (Formazione continua);
x) articolo 16 quater. (Incentivazione della formazione continua);
y) articolo 16 quinquies. (Formazione manageriale);
z) articolo 16 sexies. (Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione).
3. Fino all’entrata in vigore delle leggi regionali di cui all’Art. 19, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo.
4. Gli effetti finanziari derivanti dall’entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 3 restano a favore o a carico delle Regioni.
Articolo 4
(Monitoraggio della spesa in materia sanitaria)
1. Le Regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, assicurando la tempestiva informazione, anche per via informatica, dei Ministeri della Sanità e dell’Economia e Finanze sulle iniziative adottate e sui risultati conseguiti.
2. Le Regioni possono chiedere il supporto tecnico e logistico delle Amministrazioni statali competenti anche per assicurare la compatibilità del collegamento telematico con la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. Con le modalità previste dal comma……. Della legge…. È stabilito, nei limiti delle risorse ivi indicate, il concorso finanziario dello Stato agli oneri derivanti dal presente articolo.
3. Le Regioni, con propria legge, determinano le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al livello prestabilito.
Articolo 5
(Accertamento e copertura dei disavanzi)
1. L’accertamento delle stime dei conti consuntivi della spesa sanitaria, relativi all’anno 2001, previsto dal comma 4 dell’articolo83 della legge 388 del 2000, è effettuato dalle singole Regioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Fermo restando quanto previsto nell’accordo in materia di spesa sanitaria sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 3 agosto 2000, si procede con accordo integrativo, all’accertamento delle responsabilità relative ai disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 in conformità di quanto previsto dall’Art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n° 56. L’eventuale quota a carico dello Stato viene determinata ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n° 468 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni.
3. Il concorso dello Stato alla copertura del disavanzo per ciascuna regione e la determinazione del relativo ammontare sono subordinati, comunque, all’effettiva applicazione delle disposizioni regionali previste dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 4 del presente provvedimento.
4. Gli eventuali disavanzi di gestione sono coperti dalLe Regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l’introduzione di:
a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria;
b) variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) altre misure idonee a contenerE la spesa
Articolo 6
[Il testo dell’articolo è stato predisposto da parte del Ministero della Sanità]
(Disposizioni in materia di spesa farmaceutica)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di disporre, anche con provvedimento amministrativo, che nel proprio territorio alcune categorie di medicinali siano erogate agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale esclusivamente per il tramite delle farmacie ospedaliere o di altre strutture pubbliche, ferme restando le quote di partecipazione al costo, da parte degli stessi assistiti, previste dalla norma vigente.
2. Qualora le modalità di erogazione di cui al comma 1 risultino eccessivamente gravose per gli assistiti, le Regioni possono stipulare accordi con le associazioni delle farmacie aperte al pubblico, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali presso le farmacie predette. Gli accordi non possono prevedere, per le farmacie, compensi superiori ai due terzi dei margini garantiti per l’ordinaria dispensazione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, al netto dello sconto di legge.
Articolo 7
[Il testo dell’articolo è stato predisposto da parte del Ministero della Sanità]
(Modificazioni alla disciplina sul rapporto esclusivo della dirigenza sanitaria)
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti è esclusivo e non esclusivo. L’azienda sanitaria disciplina, sulla base anche di disposizioni regionali, le modalità di esercizio da parte del dirigente della facoltà di opzione di reversibilità tra i due rapporti, facendo salvo, per il personale a rapporto esclusivo alla data del presente decreto, il diritto alla conferma del rapporto esclusivo per un periodo massimo di tre anni.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 successive modificazioni, le parole “sessantacinquesimo anno di età”, sono sostituite dalle seguenti “sessantottesimo anno di età”, e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “ ove ricorrano fondate e motivate ragioni l’azienda ha la facoltà di rifiutare l’eventuale prosecuzione del rapporto oltre il sessantottesimo anno di età”.
3. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, non implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Ai dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo è consentito l’esercizio libero professionale nel proprio studio professionale.
4. Con atto aziendale possono essere previste forme di partecipazione al fatturato del dipartimento, del distretto o del reparto in misura proporzionale alla progressiva riduzione, attraverso l’attività istituzionale, delle liste d’attesa.
5. La competenza in materia di organizzazione dell’attività libero professionale all’interno delle strutture sanitarie spetta alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 6
[Il testo dell’articolo è stato predisposto da parte del Ministero della Sanità]
(Modificazionii all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni)
All’articolo 3 del del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2 bis. Nell’ambito del distretto è istituito il Consiglio di Direzione composto da 5 rappresentanti, eletto tra tre medici di medicina generale, uno fra i pediatri di libera scelta e uno fra gli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto. Il consiglio di direzione formula al Direttore di distretto pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie; ogni decisione del Direttore di distretto in contrasto con i pareri del Consiglio di direzione è adottata con provvedimento motivato.